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Sentenza

Sentenza del 05/07/2021 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Forlì

Società di capitali a ristretta base azionaria - destinazione degli utili - onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

accertamento ai fini delle imposte sui redditi di utili non contabilizzati. L'Amministrazione ha ritenuto che gli utili emersi in sede di accertamento dovessero essere attribuiti pro quota ai soci della società a ristretta base azionaria

La decisione

la corte ha ritenuto operante la presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati ai soci di società a ristretta base azionaria. Tale presunzione è giustificata dalla ristrettezza dell'assetto societario, che comporta vincoli di solidarietà e controllo reciproco fra i soci, e non costituisce una presunzione di secondo grado. L'onere della prova della mancata attribuzione o della diversa destinazione (accantonamento o reinvestimento) degli utili grava sul contribuente; in assenza di prova sufficiente, l'accertamento del fisco è confermato

Norme richiamate

  • norme sul accertamento dei redditi (ordinamento tributario e TUIR)

    le norme fiscali sull'accertamento dei redditi consentono all'Amministrazione di imputare redditi non dichiarati; nel caso di società chiuse la mancata contabilizzazione di utili legittima la presunzione di attribuzione ai soci

  • principio giurisprudenziale del divieto di presunzione di secondo grado

    la corte distingue la presunzione operante nel caso di società a ristretta base azionaria dalla fattispecie vietata: qui la presunzione non è di secondo grado perché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario e non un accertamento induttivo di maggiori redditi a carico della società

Massime di principio

  • Quando in una società a ristretta base azionaria emergono utili non contabilizzati, si applica una presunzione legale che questi utili siano stati attribuiti pro quota ai soci
  • La presunzione è fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario e sul vincolo di solidarietà e controllo reciproco fra soci, quindi non configura una presunzione di secondo grado
  • L'onere della prova circa il mancato conseguimento degli utili da parte dei soci o la diversa destinazione (accantonamento, reinvestimento, riserve formali) grava sul contribuente/società
  • Per contrastare l'accertamento il contribuente deve fornire documentazione idonea e verificabile: delibere assembleari, contabilizzazioni specifiche, movimenti bancari attestanti accantonamenti o investimenti, contratti di reinvestimento o destinazione degli utili
  • In assenza di prove documentali convincenti, l'Amministrazione è legittimata a ripartire gli utili induttivamente accertati tra i soci pro quota e a recuperare le imposte corrispondenti
  • Nei casi dubbi è utile produrre evidenze formali prima della chiusura dell'esercizio (delibere su riserve vincolate, verbali di destinazione degli utili, aumenti di capitale) per evitare la presunzione sfavorevole

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