Cassazione Penale, Sentenza n. 19656/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo (22/12/2022) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: I) insufficiente e illogica motivazione in ordine al riconoscimento del ruolo di capo del sodalizio, basata principalmente su intercettazioni e senza ricostruzione della genesi dell'associazione; secondo la difesa il ruolo sarebbe stato al più quello di semplice pusher al minuto; II) carenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con particolare riguardo all'attualità e concretezza (ultimo fatto contestato nel luglio 2018 vs misura applicata dicembre 2022), e mancata considerazione del fatto che molti coindagati erano stati liberati per assenza di esigenze cautelari; inoltre censurata la logica secondo cui gli arresti domiciliari sarebbero inidonei a garantire le esigenze di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente esposto gli elementi indiziari, riportando ampi stralci delle intercettazioni e argomentando la rilevanza di tali conversazioni nel quadro indiziario; l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che qui non è riscontrata. Quanto al ruolo di capo, la Corte rileva la carenza di interesse del ricorrente a censurare tale qualificazione (la mera partecipazione al sodalizio basta ai fini cautelari). Sulle esigenze cautelari la Corte ritiene generiche le censures difensive e congrua la motivazione del Tribunale che ha ritenuto irrilevante il lungo intervallo temporale alla luce della capillarità e persistenza dell'attività del sodalizio. Alcune doglianze sono state dichiarate prive di interesse sopravvenuto perché la misura carceraria era stata successivamente sostituita con arresti domiciliari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata per la competenza del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte valorizza l'ordinanza resa in base a tale disciplina come correttamente motivata.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90
Norme del testo unico sugli stupefacenti che definiscono i reati contestati (traffico e associazione finalizzata al traffico); la Corte conferma che gli accertamenti indiziari riguardavano tali fattispecie.
Dispositivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari; la Corte ricorda che nella fase cautelare è sufficiente la gravità indiziaria senza i requisiti di precisione e concordanza necessari per il giudizio di merito.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato l'attualità e concretezza delle esigenze in relazione alla capillarità e persistenza dell'organizzazione.
Norma che disciplina i criteri di valutazione delle prove nel giudizio di merito (precisione e concordanza); la Corte sottolinea che tali criteri non sono richiesti in sede cautelare in misura piena.
Norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/rigetto rilevante; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito, ma non reinterpreta fatti e prove.
- L'interpretazione delle intercettazioni è, di norma, valutazione di merito rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo evidenti vizi logici o applicazione inaccettabile dei criteri interpretativi.
- Ai fini cautelari è sufficiente la gravità degli indizi; i requisiti di precisione e concordanza tipici del giudizio di merito non sono richiesti con la stessa intensità nella fase delle misure.
- Il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non esclude automaticamente l'esigenza cautelare: rilevano la struttura, la capillarità e la persistenza dell'organizzazione e il rischio residuo che ne deriva.
- La sopravvenuta perdita di interesse (ad es. per sostituzione della misura custodiale) determina l'inammissibilità di censure diventate prive di rilevanza concreta.
- Ricorsi per cassazione manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.
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