Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19656/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo (22/12/2022) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: I) insufficiente e illogica motivazione in ordine al riconoscimento del ruolo di capo del sodalizio, basata principalmente su intercettazioni e senza ricostruzione della genesi dell'associazione; secondo la difesa il ruolo sarebbe stato al più quello di semplice pusher al minuto; II) carenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con particolare riguardo all'attualità e concretezza (ultimo fatto contestato nel luglio 2018 vs misura applicata dicembre 2022), e mancata considerazione del fatto che molti coindagati erano stati liberati per assenza di esigenze cautelari; inoltre censurata la logica secondo cui gli arresti domiciliari sarebbero inidonei a garantire le esigenze di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente esposto gli elementi indiziari, riportando ampi stralci delle intercettazioni e argomentando la rilevanza di tali conversazioni nel quadro indiziario; l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che qui non è riscontrata. Quanto al ruolo di capo, la Corte rileva la carenza di interesse del ricorrente a censurare tale qualificazione (la mera partecipazione al sodalizio basta ai fini cautelari). Sulle esigenze cautelari la Corte ritiene generiche le censures difensive e congrua la motivazione del Tribunale che ha ritenuto irrilevante il lungo intervallo temporale alla luce della capillarità e persistenza dell'attività del sodalizio. Alcune doglianze sono state dichiarate prive di interesse sopravvenuto perché la misura carceraria era stata successivamente sostituita con arresti domiciliari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte valorizza l'ordinanza resa in base a tale disciplina come correttamente motivata.

  • d.P.R. 309/90 (artt. 73 e 74)

    artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che definiscono i reati contestati (traffico e associazione finalizzata al traffico); la Corte conferma che gli accertamenti indiziari riguardavano tali fattispecie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari; la Corte ricorda che nella fase cautelare è sufficiente la gravità indiziaria senza i requisiti di precisione e concordanza necessari per il giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato l'attualità e concretezza delle esigenze in relazione alla capillarità e persistenza dell'organizzazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i criteri di valutazione delle prove nel giudizio di merito (precisione e concordanza); la Corte sottolinea che tali criteri non sono richiesti in sede cautelare in misura piena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/rigetto rilevante; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.

Massime di principio

  • In cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito, ma non reinterpreta fatti e prove.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è, di norma, valutazione di merito rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo evidenti vizi logici o applicazione inaccettabile dei criteri interpretativi.
  • Ai fini cautelari è sufficiente la gravità degli indizi; i requisiti di precisione e concordanza tipici del giudizio di merito non sono richiesti con la stessa intensità nella fase delle misure.
  • Il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non esclude automaticamente l'esigenza cautelare: rilevano la struttura, la capillarità e la persistenza dell'organizzazione e il rischio residuo che ne deriva.
  • La sopravvenuta perdita di interesse (ad es. per sostituzione della misura custodiale) determina l'inammissibilità di censure diventate prive di rilevanza concreta.
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.