Cassazione Civile, Ordinanza n. 00130/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il settimo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame con motivazione congrua e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da due azioni di inefficacia revocatoria ex art. 67 l.fall. promosse da una società poi posta in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la revoca di: a) due rate di mutuo da euro 20.000 ciascuna addebitate su un conto corrente e poi confluite su altro conto di appoggio; b) rimesse per complessivi euro 570.870,39 eseguite su più conti nel periodo aprile-luglio 2009. Il Tribunale aveva respinto le domande per difetto di prova della scientia decoctionis. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto sul punto, ma aveva anche ritenuto applicabili, su eccezione formulata dalla banca per la prima volta in appello, l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e il limite di cui all'art. 70 l.fall. La ricorrente ha proposto sette motivi: (1) motivazione apparente e tautologica della sentenza d'appello; (2) violazione degli artt. 67, comma 3, lett. b), l.fall., 112 e 345 c.p.c. per avere applicato in appello un'esenzione nuova e per avere qualificato come rimessa un pagamento di rata di mutuo; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per mancata prova che le rimesse avessero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria; (4) analoghe censure sulla tardiva applicazione dell'art. 70 l.fall.; (5) omesso esame di plurimi indizi della scientia decoctionis (protesti, segnalazioni CAI, finanziamento per paghe, comunicazioni alle banche, bilanci, pignoramento); (6) errata valutazione di altri elementi di prova, tra cui l'asserita non conoscibilità di dati di Centrale Rischi e CAI, le notizie di stampa e l'andamento dei conti; (7) violazione delle norme sulla prova presuntiva per mancata valutazione complessiva e concordante degli indizi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il settimo motivo, assorbiti gli altri, censurando la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente sul primo profilo e come illogica e incoerente sulla scientia decoctionis, per non avere la Corte territoriale valutato unitariamente gli indizi e per avere erroneamente escluso in astratto la rilevanza di protesti, segnalazioni e notizie di stampa.
Norme richiamate
La prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere fornita anche per presunzioni semplici, che devono essere valutate complessivamente e secondo concordanza.
art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
L'esenzione per le rimesse su conto corrente opera solo se queste non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
In caso di revoca di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo restituisce la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo in cui è provata la conoscenza dell'insolvenza e l'ammontare residuo alla data di apertura del concorso.
Una motivazione meramente apparente o solo graficamente esistente è nulla e non supera la soglia costituzionale di sufficienza.
Il giudice non può pronunciare su eccezioni o domande nuove in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In appello non sono ammesse nuove domande o eccezioni non ritualmente introdotte, nei limiti del regime delle preclusioni processuali.
L'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccezione o della domanda grava sulla parte che li allega; nel caso, la banca doveva provare la riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e le risultanze processuali acquisite.
La scientia decoctionis può essere desunta da presunzioni semplici, ma gli indizi vanno selezionati, valutati complessivamente e apprezzati per gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la scientia decoctionis del terzo può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati in modo unitario e coordinato, non atomistico.
- La motivazione che si limiti ad affermazioni astratte sulla disciplina applicabile, senza collegarle alla concreta fattispecie e al thema decidendum, è affetta da nullità per motivazione apparente.
- L'esenzione delle rimesse bancarie presuppone la prova che le stesse non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria; tale verifica non può essere sostituita da formule generiche o da argomentazioni astratte.
- Nel giudizio sulla conoscenza dello stato di insolvenza, assumono rilievo tutti gli elementi sintomatici disponibili al creditore qualificato, inclusi protesti, segnalazioni nei sistemi di allarme interbancari, andamento anomalo dei conti e notizie di stampa, purché apprezzati secondo un ragionamento presuntivo complessivo.
- La censura in cassazione è ammissibile quando il giudice di merito violi il corretto metodo di valutazione delle presunzioni, non già per la mera diversa lettura di singoli indizi, ma per illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo.
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