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Sentenza

Sentenza n. 4256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 528 del 3 febbraio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 528 del 3 febbraio 2026, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto 21 della gara per la fornitura di deflussori ed elastometri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concorrente ha appellato il solo capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata attribuzione di 14 punti premiali per la presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero. Ha sostenuto che il dispositivo offerto contenesse un secondo tappo, denominato “tappo combi”, idoneo a chiudere la porta di caricamento e a garantire sterilità e asetticità, contestando l’interpretazione della lex specialis secondo cui il punteggio spettava soltanto in presenza di un tappo posto e incorporato alla fine dell’elastomero. Ha inoltre censurato il mancato accoglimento dell’istanza di verificazione e prodotto in appello un’attestazione sulle specifiche tecniche del dispositivo. Le parti resistenti hanno eccepito, rispettivamente, l’erronea indicazione dei lotti nell’atto di appello, l’inammissibilità della nuova produzione documentale e l’infondatezza del motivo. Il Consiglio di Stato ha rilevato altresì che i capi della sentenza relativi alla certificazione CE e alla compatibilità con farmaci citotossici non erano stati appellati e risultavano coperti da giudicato.

La decisione

L’appello è stato respinto. L’erronea indicazione dei lotti nell’atto di appello è stata qualificata come mero errore materiale, poiché dal contenuto complessivo dell’impugnazione risultava chiaramente che l’oggetto era il lotto 21. È stata invece dichiarata inammissibile l’attestazione prodotta per la prima volta in appello, in quanto nuovo mezzo di prova o documento producibile già in primo grado e non riconducibile alle eccezioni previste dall’art. 104, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione della stazione appaltante e del TAR: la clausola prevedeva il punteggio per la presenza di un tappo “a fine elastomero”, espressione chiara e inequivoca riferita al punto terminale dell’elastomero. Il terminale distale con capsula antispandimento e il separato “tappo combi”, destinato agli immagazzinamenti prolungati e non collocato a fine elastomero, non integravano il requisito richiesto. Non essendo stata formulata in gara una dichiarazione di equivalenza, non potevano assumere rilievo le deduzioni sull’analoga utilità del prodotto. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta multi-lotto per la conclusione della convenzione di fornitura.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio

    La produzione in appello di nuovi documenti o mezzi di prova è ammessa soltanto nelle ipotesi eccezionali in cui il giudice li ritenga indispensabili oppure la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre in primo grado per causa non imputabile.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato per il rito relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della lex specialis di gara deve essere privilegiato il significato letterale delle clausole; quando la formulazione è chiara e logicamente univoca, non sono ammesse interpretazioni integrative o correttive incompatibili con il testo.
  • Quando il disciplinare attribuisce un punteggio premiale alla presenza di una specifica caratteristica tecnica collocata in una determinata parte del dispositivo, il requisito non può essere ritenuto soddisfatto da un accessorio separato, collocato diversamente e avente una funzione differente, anche se astrattamente idoneo a perseguire finalità di sicurezza o sterilità.
  • In assenza di una dichiarazione di equivalenza presentata in sede di gara, non possono essere valorizzate in giudizio caratteristiche del prodotto che, pur potendo avere una funzione analoga o utile, non corrispondono alla caratteristica tecnica espressamente richiesta dalla lex specialis.
  • Nel giudizio amministrativo d’appello non sono ammissibili nuovi documenti o mezzi di prova che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado; le eccezioni previste dall’art. 104, comma 2, c.p.a. richiedono l’indispensabilità della prova oppure la dimostrazione dell’impossibilità non imputabile di produrla tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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