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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21910/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e di apertura di credito nel quale la società correntista aveva chiesto la ripetizione di somme versate, assumendo la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'addebito di competenze e oneri non dovuti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda in parte, dichiarando la nullità di tali clausole e condannando la banca alla restituzione di una somma determinata dopo consulenza tecnica d'ufficio, avendo però riconosciuto la prescrizione per gli addebiti anteriori al decennio dalla chiusura del rapporto. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla singola annotazione delle rimesse sul conto, qualificandole come solutorie perché non risultava provato l'affidamento del conto; perciò ha rideterminato il saldo in una somma molto inferiore e ha condannato la correntista a restituire la differenza tra quanto già ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto definitivamente accertato. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione della normativa bancaria e dell'art. 11 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale considerato solutorie le rimesse solo perché non era stato prodotto il contratto di apertura di credito, nonostante il rapporto potesse essere sorto in epoca anteriore alla forma scritta ad substantiam e la nullità per difetto di forma sarebbe stata nella disponibilità del cliente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme bancarie, per avere ritenuto che l'affidamento fosse dimostrabile solo con il documento contrattuale; 3) violazione degli artt. 2697, 2729, 2730 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere qualificato come solutorie le rimesse sulla base della mancata prova dell'apertura di credito, nonostante la banca non avesse contestato la stipula del contratto già allegata in citazione; 4) omesso esame di fatti decisivi, perché dagli atti processuali sarebbe comunque emersa l'esistenza dell'affidamento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché fondati su una lettura non corretta della sentenza impugnata, che non aveva affermato che il contratto fosse l'unico mezzo di prova dell'affidamento, ma si era limitata a rilevare che tale affidamento non era stato dimostrato; il terzo perché la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio e la censura sulla non contestazione coinvolgeva una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per vizio motivazionale, che però non era stato dedotto; il quarto perché sotto la veste dell'omesso esame mirava in realtà a una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di L'Aquila, che aveva accolto l'appello della banca e ridotto l'importo dovuto alla correntista, condannandola a restituire quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3

    Richiamata per contestare la qualificazione delle rimesse e la disciplina della forma del contratto di apertura di credito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa i motivi inammissibili.

  • art. 127 t.u.b.

    Invocato insieme alla normativa bancaria sulla forma e validità dei contratti, ma senza accoglimento delle doglianze.

  • d.lgs. 4 agosto 1992, n. 342

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina bancaria; la Corte non esamina nel merito per difetto di ammissibilità delle censure.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per contestare l'applicazione retroattiva della forma scritta; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il criterio generale di riparto dell'onere della prova per affermare che la parte che allega l'affidamento del conto deve provarlo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non risulta applicato in modo autonomo dalla Corte, che ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di una specifica interpretazione favorevole alla ricorrente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove e la non contestazione; la Corte osserva che la verifica della contestazione/non contestazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato dalla ricorrente per denunciare vizi di violazione di legge e di valutazione probatoria, ma la Corte rileva che la doglianza, in sostanza, mira a contestare il merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito su conto corrente bancario, la parte che intende sottrarre le rimesse alla qualificazione solutoria e far decorrere la prescrizione da un momento diverso dalla singola annotazione deve allegare e provare l'esistenza di un affidamento del conto.
  • Il riferimento del giudice di merito alla mancata produzione del contratto di apertura di credito può valere solo come indicazione di una possibile modalità di prova del fido, non come affermazione che quel documento sia l'unico mezzo probatorio ammissibile.
  • La deduzione della non contestazione o della contestazione dei fatti allegati integra una valutazione di merito riservata al giudice di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo pertinente.
  • Sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso in cassazione si fonda su una lettura non corrispondente alla motivazione della sentenza impugnata, la censura è inammissibile perché non investe effettivamente la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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