Sentenza del 24/11/2020 n. 6690 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - prova della delega al soggetto firmatario appartenente alla carriera direttiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'appello ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di gravame della documentazione comprovante la delega e, verificata la qualità del firmatario (funzionario di Terza Area/ex carriera direttiva) e l'esistenza della delega, ha dato rilievo probatorio a tale produzione. Sulla base di ciò la contestazione sulla sottoscrizione è stata respinta e l'avviso di accertamento è stato considerato validamente sottoscritto dall'ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contesta la validità dell'avviso di accertamento per mancata o irregolare sottoscrizione: il contribuente deduce che il soggetto che ha firmato l'atto non fosse legittimato o non avesse delega alla firma. In appello l'Agenzia produce e dimostra che la sottoscrizione è avvenuta da parte di un funzionario appartenente alla Terza Area (ex carriera direttiva) e che lo stesso era in possesso di delega conferita dal Capo dell'Ufficio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Principio di specialità: la normativa processuale tributaria prevale sulla normativa processuale civile ordinaria quando disciplinano la stessa materia; quindi, in caso di contrasto, si applicano le regole del processo tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in grado di appello, anche se i documenti erano preesistenti al giudizio di primo grado; sulla scorta di tale norma la produzione della delega in appello è ammissibile nel processo tributario.
Codice di Procedura Civile, art. 345, comma 3
La preclusione prevista dalla norma civile (limite alla produzione di documenti in appello) non si applica nel processo tributario per effetto del principio di specialità richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; pertanto la limitazione dell'art. 345 c.p.c. non impedisce la produzione della delega in gravame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 27774/2017, 22776/2015, 655/2014
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che, nel processo tributario, la produzione documentale in appello può essere consentita e che la legittimazione alla firma può essere accertata in sede di gravame mediante idonea documentazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa: se l'Amministrazione produce la delega in grado di gravame, tale produzione è valutabile e non è automaticamente preclusa dalla regola civile dell'art. 345 c.p.c.
- La qualità del sottoscrittore (es. appartenente alla Terza Area/ex carriera direttiva) va considerata: se il funzionario rientra nelle categorie abilitate o è in possesso di delega, la sottoscrizione dell'atto è valida.
- Il principio di specialità (art.1, co.2 D.Lgs. 546/1992) impone di applicare le regole del processo tributario che consentono maggiore elasticità nella produzione documentale rispetto al rito civile.
- Se si contesta la firma di un atto, l'onere probatorio è sul soggetto che afferma l'illegittimità; l'Amministrazione può liberamente dimostrare in appello la regolarità della delega e la legittimazione del firmatario.
- In casi analoghi è opportuno valutare non solo la presenza formale della delega, ma anche la genuinità, la data, la portata e la conformità alle disposizioni interne dell'Amministrazione (incarichi, regolamenti, reclassificazioni di carriera).
- La parte che contesta la validità della firma dovrebbe tempestivamente chiedere l'acquisizione degli atti interni rilevanti e proporre prove dirette (es. comparazione di firme, attestazioni, richiesta di esibizione di delibere o atti amministrativi) per contrastare la produzione della delega in appello.
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