Sentenza del 24/11/2020 n. 2705 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione (imposta di registro e relative sanzioni/aliquote applicate) emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla sentenza civile del Tribunale di Milano che aveva condannato la banca (B. B. S.p.A.) alla restituzione di somme percepite indebitamente a seguito di dichiarata nullità parziale di clausole contrattuali. L'Agenzia aveva applicato una tassazione proporzionale (aliquota 3%) sulle somme e sugli interessi; la Banca ha contestato la corretta qualificazione fiscale dell'atto (sosteneva che fosse applicabile la tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8 lett. e) Tariffa Parte Prima DPR 131/1986), nonché carenze formali e di motivazione dell'avviso (mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, mancanza degli elementi probatori e del procedimento di liquidazione, violazione del principio di alternatività IVA/Registro, violazioni di norme sul procedimento amministrativo).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello del B. B. S.p.A., annullando gli atti impositivi impugnati. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza civile che dichiara la nullità parziale e condanna alla restituzione rientri tra gli atti per i quali è dovuta la tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera e) della Tariffa, Parte Prima del DPR 131/1986, e che l'Agenzia abbia erroneamente assoggettato a tassazione proporzionale (3%) sia la quota capitale che gli interessi. Ha inoltre confermato che gli interessi sono accessori del credito e non vanno assoggettati a tassazione separata o proporzionale diversa. Per questi motivi l'avviso di liquidazione è stato annullato e l'Agenzia condannata alle spese: €1.000,00 per il primo grado e €2.500,00 per il secondo, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
DPR 131/1986 - Tariffa, Parte Prima, art. 8, lettera e)
La CTR ha interpretato la lettera e) come applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto e che portano alla condanna alla restituzione di somme: tali atti devono essere assoggettati a tassazione in misura fissa (non proporzionale).
DPR 131/1986 - art. 40 (e nota II all'art. 8 Tariffa Parte I)
Richiamato dall'appellante in relazione al principio di alternatività IVA/Registro; la CTR ha preso in considerazione la corretta qualificazione dell'atto giudiziario come titolo soggetto a tassazione fissa.
DPR 633/1972 - art. 15
Richiamato in ordine al trattamento IVA degli interessi; la CTR ha ritenuto che gli interessi siano accessori del credito e non possano essere assoggettati a una tassazione separata o proporzionale diversa rispetto alla quota capitale.
L. 212/2000 - art. 7
Invocato dall'appellante per vizio di motivazione dell'atto impositivo; la CTR ha valutato la correttezza formale e sostanziale dell'avviso e ha ritenuto che l'Agenzia non potesse legittimamente applicare la tassazione proporzionale senza adeguata base normativa e motivazione.
L. 241/1990 - artt. 3 e 21‑septies
Norme sul procedimento amministrativo e sulla motivazione degli atti; richiamate a sostegno dell'eccezione di carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione.
D.lgs. 546/1992 - art. 53
Richiamato in tema di motivi d'appello nel processo tributario; la CTR ha confermato che la riproposizione delle ragioni originarie in appello può essere sufficiente a soddisfare l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione.
Codice Civile - artt. 1346 e 1418
Articoli richiamati nella sentenza civile di merito per dichiarare la nullità/indeterminatezza di clausole economiche (es. c.m.s.); la CTR ha collegato la natura restitutoria della condanna all'accertamento di nullità parziale del rapporto sottostante.
Codice Civile - art. 2697
Richiesto dall'appellante come principio probatorio (onere della parte che agisce) in tema di pretesa tributaria; la CTR ha considerato le carenze probatorie e motivazionali dell'Agenzia nella liquidazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza giudiziale dichiara la nullità (anche parziale) del contratto e condanna alla restituzione di somme, l'atto giudiziario va normalmente considerato, ai fini dell'imposta di registro, tra quelli soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, Tariffa parte I (lett. e) del DPR 131/1986).
- Gli interessi e la rivalutazione monetaria sono accessori del credito e, se collegati alla stessa obbligazione restitutoria, non dovrebbero essere assoggettati a una tassazione separata o proporzionale diversa rispetto alla quota capitale; la qualificazione fiscale dev'essere coerente con la natura dell'atto sottostante.
- L'Agenzia deve motivare compiutamente gli avvisi di liquidazione: indicare la qualificazione del titolo, i presupposti di fatto e di diritto, il metodo e i tassi usati per il calcolo degli interessi e fornire elementi che permettano al contribuente di verificare i conteggi; la loro mancanza può essere motivo di illegittimità dell'atto.
- In contenzioso tributario l'appello può limitarsi a riproporre le ragioni già esposte in primo grado purché il dissenso sia ricavabile in modo chiaro dall'atto di gravame; l'onere di specificità non richiede necessariamente nuovi motivi ma una corretta rappresentazione delle censure.
- Il principio di alternatività IVA/Registro e la corretta qualificazione dell'atto sono determinanti: se il titolo giudiziale ha natura dichiarativa di nullità con conseguente restituzione, è necessario verificare quale regime (misura fissa vs proporzionale/IVA) sia applicabile in concreto.
- Errore dell'Amministrazione nel qualificare fiscalmente l'atto (es.: applicare l'aliquota proporzionale anziché la misura fissa prevista per quel tipo di atto) è rimediabile in sede giurisdizionale con conseguente annullamento dell'avviso e condanna alle spese a carico dell'Amministrazione se l'appello è fondato.
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