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Sentenza

Sentenza del 24/11/2020 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Genova

Riscossione e misure cautelari - crediti erariali - termine di prescrizione - decennale - art. 2946 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 12/11/2019 relativa a una cartella esattoriale per IVA notificata il 12/04/2001, deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti erariali e contestando di non aver ricevuto la cartella. L'Agenzia ha prodotto la relata di notifica del 12/04/2001 e due successive notifiche-interruttive (02/02/2007 e 12/05/2016), sostenendo che il termine prescrizionale ordinario decennale (art. 2946 c.c.) era stato interrotto.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provata la notifica della cartella tramite relata (non contestata dal ricorrente) e ha seguito la giurisprudenza della Cassazione secondo cui i crediti IVA hanno prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; inoltre il termine decennale della fase esecutiva è stato interrotto dalle notifiche prodotte dall'Agenzia (02/02/2007 e 12/05/2016), anch'esse non contestate. Conseguentemente la cartella non è prescritta. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia (compensi liquidati complessivamente in €.1.000 oltre spese e accessori).

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione decennale; applicato alle imposte (IVA, IRPEF, IRAP) in quanto l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, è autonoma e unitaria, con conseguente decorso decennale della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    L'art. 2938 esclude la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione del credito; nella decisione si distingue però l'interruzione della prescrizione che può essere rilevata d'ufficio quando emergente dagli atti prodotti.

  • Cass. n.12740/2020

    Cass. n.12740 del 26/06/2020

    Conferma che per IVA (e analoghe imposte) la prescrizione è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., per il carattere autonomo delle obbligazioni tributarie annuali.

  • Cass. n.11760/2019

    Cass. n.11760 del 03/05/2019

    Affermata la coincidenza del termine decennale anche per la fase esecutiva rispetto alla fase di accertamento.

  • SS.UU. n.23397/2016

    Sezioni Unite n.23397 del 2016

    Decisione riferita a ipotesi di prescrizioni originariamente brevi (es. crediti previdenziali); la Commissione ha ritenuto la questione non applicabile al caso di imposte con prescrizione ontologicamente decennale.

  • Cass. sez. VI n.5/2016

    Cass. sez. VI del 04/01/2016 n.5

    Sottolinea che l'eccezione di interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio, a differenza dell'eccezione di prescrizione tout court.

Massime di principio

  • Per imposte annuali come IVA, IRPEF, IRAP la prescrizione è in genere decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., perché l'obbligazione tributaria è autonoma anno per anno.
  • Il termine decennale vale sia per la fase di accertamento sia per la fase esecutiva: le notifiche interruttive della fase esecutiva sospendono/riavviano il decorso del decennio.
  • La prova della notifica si dà mediante la relata di notifica; se il contribuente non contesta specificamente la relata, la notifica si considera efficace.
  • L'interruzione della prescrizione, se documentalmente dimostrata (es. notifiche-interruttive), può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se il contribuente non la allega.
  • Distinguere sempre i crediti che hanno prescrizione 'ontologicamente' breve (es. alcuni crediti previdenziali) dalle imposte per le quali la giurisprudenza ha ricondotto la prescrizione al termine ordinario decennale.
  • In casi simili, il contribuente deve contestare tempestivamente e con specificità le notifiche e produrre elementi a sostegno della mancata ricezione; in assenza di contestazione, l'efficacia delle notifiche prodotte dall'amministrazione è presunta.

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