Sentenza del 24/11/2020 n. 3691 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso per revocazione - Condizioni necessarie di ammissibilità - Eccepita in grado di appello la carenza di delega del rappresentante della A.E. - Dibattuto il fatto controverso - Esame in sentenza - Condizioni non sussistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ricorso per revocazione della sentenza di appello fondato sulla presunta carenza di delega del rappresentante dell'Ufficio in grado di appello (ossia che l'Ufficio si sarebbe costituito tramite Avvocato del libero Foro senza valida delega), deducendo un vizio procedurale che avrebbe inciso sulla regolarità della formazione della decisione
La decisione
il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla legittimazione/forma di costituzione dell'Ufficio in appello era già stata oggetto di discussione e di esame documentale in sede di appello e la Corte ha ritenuto che non sussistano le condizioni di ammissibilità della revocazione. La decisione richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è configurabile l'errore revocatorio quando l'asserita erronea percezione degli atti di causa sia stata oggetto di discussione e di pronuncia dopo apprezzamento delle risultanze processuali
Norme richiamate
individua i presupposti per il ricorso per revocazione; la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso che la revocazione non è ammessa quando la questione dedotta quale errore revocatorio è stata già esaminata e decisa in base alle risultanze processuali
d.lgs. n. 546/1992, artt. 64-67
disciplinano procedimento, impugnazioni e formalità nel processo tributario; in particolare la disciplina delle costituzioni e dell'attività processuale e la necessità di documentare la rappresentanza/mandato sono rilevanti per valutare la legittimità della costituzione in giudizio dell'Ufficio
norme integrative/organizzative che incidono sulle modalità di rappresentanza e sui poteri di rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria; nel caso hanno rilevanza ai fini dell'accertamento della regolarità della costituzione in giudizio dell'Ufficio
Massime di principio
- La revocazione è improcedibile quando il presunto vizio dedotto costituisce lo stesso punto controverso già discusso e deciso nella sentenza impugnata: non può fondarsi su una presunta errata percezione degli atti che sia già stata oggetto di contestazione e valutazione in giudizio.
- Se si contesta la legittimazione o la delega del rappresentante di una Pubblica Amministrazione in appello, l'opposizione deve essere sollevata e documentata tempestivamente in quella sede; se il giudice esamina la documentazione e decide, la stessa questione non è rimediare con la revocazione.
- Il ricorso per revocazione richiede presupposti specifici (es. documenti nuovi decisivi, frode, errori materiali non valutabili nel processo) e non può essere impiegato come strumento ordinario per riesaminare fatti o valutazioni già compiute dal giudice.
- Prima di proporre una revocazione, verificare se esistono elementi nuovi, non conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento del processo, o vizi tipizzati come rilevanti dalla norma; in assenza di ciò, occorre valutare altre vie (es. impugnazione ordinaria, se ancora proponibile).
- Prassi consigliata: conservare e depositare immediatamente la delega o ogni atto di conferimento dell'incarico quando rappresenta un'amministrazione pubblica; sollevare formalmente l'eccezione processuale in grado di appello per non precludere le contestazioni successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 81 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 2705 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 24 nov 2020Sentenza del 24/11/2020 n. 3695 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →