Sentenza del 24/11/2020 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro per la cessione di ramo d'azienda (anno 2014). L'ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, passivita' risultanti nella situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione: in particolare il Fondo rischi su crediti per euro 139.593,00 e un Finanziamento soci per euro 70.000,00, ritenendo tali voci non deducibili/non inerenti o non risultanti dalle scritture contabili e quindi non imputabili alla base imponibile ridotta.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della societa'. La commissione ha ritenuto che i valori indicati nella situazione patrimoniale allegata all'atto (risultanze delle scritture contabili obbligatorie) siano presumibilmente corretti fino a prova contraria e che l'ufficio non abbia fornito prova specifica sufficiente per escludere le voci contestate. Non e' stata accolta l'eccezione di comportamento antieconomico o abuso del diritto. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 131/1986, art. 51 comma 4
Per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda va assunto il valore complessivo del compendio ceduto al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa; la Corte territoriale ha ritenuto vincolanti le risultanze della situazione patrimoniale allegata all'atto, salvo prova contraria dell'ufficio.
Tariffa registro, art. 7 (prima parte) e art. 11-bis
Richiamate dall'ufficio a supporto dell'eccezione di inesistenza o non inerenza delle passivita'; la Commissione pero' ha valutato che la presenza delle voci nella situazione patrimoniale e nelle scritture contabili le rende rilevanti ai fini dell'imposizione, se non dimostrato specificamente il contrario.
Massime di principio
- Le passivita' indicate nella situazione patrimoniale allegata all'atto di cessione, che derivano da scritture contabili obbligatorie, si presumono corrette e rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro salvo prova concreta e specifica contraria da parte dell'amministrazione finanziaria.
- L'Agenzia delle Entrate, per escludere dal calcolo della base imponibile voci passive (es. fondi rischi, finanziamenti soci), deve fornire un'istruttoria e prove puntuali che dimostrino l'estraneita' delle voci al ramo ceduto o la loro inesistenza/irregolarita' contabile; contestazioni generiche o giustificazioni vaghe nella nota integrativa non sono sufficienti.
- I finanziamenti soci possono essere ammessi come passivita' rilevanti se risultano collegati alla gestione dell'impresa e presenti nella situazione patrimoniale relativa al ramo ceduto; la loro esclusione richiede dimostrazione del carattere non inerente o della mancata rilevanza rispetto al compendio aziendale trasferito.
- I fondi rischi su crediti possono ridurre la base imponibile se risultano contabilizzati in modo coerente e giustificato; tuttavia, in caso di contestazione e' utile che la societa' fornisca documentazione integrativa che dimostri la ragionevolezza e la natura delle perdite o dell'incertezza di esigibilita' dei crediti.
- In sede di contenzioso tributario la peculiarita' della questione puo' giustificare la compensazione delle spese di giudizio; cio' e' particolarmente probabile quando la prova richiesta all'amministrazione non e' agevole o la materia presenta profili di difficile inquadramento giuridico.
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