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Sentenza

Sentenza del 24/11/2020 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 2450 del 16/12/2015 relativa alla TARSU anno 2010 per un maggior credito di euro 471,86 (totale euro 508,73 comprensivo di sanzioni e interessi). Il ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado presumibilmente per questioni di decadenza/irregolarità della notifica; il Comune ha proposto appello sostenendo che la notifica era tempestiva in base alla data di spedizione all'ufficio postale (18/12/2015).

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 2450 TARSU 2010 fosse stato consegnato all'ufficio postale il 18/12/2015, quindi entro il termine di decadenza previsto dalla normativa (art. 1, comma 161 L. 27/12/2006 n.296). La Commissione ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza 10/01/2017 n.385 e sentenza n.12795/2016) secondo cui per l'ente locale rileva la data di spedizione dell'atto. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato respinto in appello e il contribuente condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge 27/12/2006 n.296, art.1 comma 161

    "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati o pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per gli avvisi di accertamento degli enti locali; per il calcolo del termine rileva che l'atto sia stato spedito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta.

  • Corte di Cassazione, ord. 10/01/2017 n.385

    Principio secondo cui, nell'attività degli enti locali, per la decorrenza dei termini di decadenza rileva la data di spedizione dell'atto e non la data di ricezione da parte del contribuente

    La Corte ha affermato che per stabilire la tempestività della notifica da parte dell'ente locale occorre considerare la data in cui l'atto è stato consegnato all'ufficio postale (o spedito), non la data in cui il contribuente lo ritira.

  • Corte di Cassazione, sentenza n.12795/2016

    Giurisprudenza che ha esaminato il termine iniziale per la dichiarazione del contribuente nel contesto degli accertamenti TARSU

    Precisa i criteri per individuare il punto di partenza del termine quinquennale negli accertamenti TARSU, utile a valutare la tempestività delle notifiche dell'ente locale.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali vale il principio che conta la data di consegna dell'atto all'ufficio postale (data di spedizione) ai fini del termine di decadenza, non la data in cui il contribuente ritira la raccomandata.
  • L'art.1 comma 161 L. 27/12/2006 n.296 stabilisce un termine di decadenza quinquennale: gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta.
  • Se l'ente locale è in grado di produrre prova della consegna/spedizione dell'atto entro i termini (es. ricevuta di accettazione dell'ufficio postale), l'accertamento non può essere dichiarato estinto per decadenza.
  • È consigliabile produrre tutta la documentazione comprovante le notifiche già in primo grado: documenti prodotti soltanto in appello possono però essere comunque valutati, ma il loro mancato deposito precoce può indebolire la posizione del ricorrente.
  • Il contribuente che intende contestare la fondatezza di un accertamento per questioni procedurali (notifica, termini) deve verificare con cura le date di spedizione e ritiro; conservare e richiedere prove di ricezione può fare la differenza.
  • L'assenza di costituzione dell'ente in primo grado non impedisce all'ente di proporre appello; la decisione di appello può riformare il giudizio originario se emergono elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità dell'azione dell'ente.

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