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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26772/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRAP nei confronti di una società e per IRPEF nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del reddito derivante dalla plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile. L'immobile era stato in precedenza detenuto in leasing, poi riscattato e successivamente rivenduto a terzi per un prezzo superiore al valore di riscatto. La CTR aveva accolto solo parzialmente gli appelli dei contribuenti, rideterminando la plusvalenza in misura inferiore rispetto a quella calcolata dall'Ufficio, perché aveva detratto alcuni costi (tra cui costi di riscatto, consulenza e notarili). L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 86, comma 2, TUIR e dell'art. 53 Cost., sostenendo che i costi di diretta imputazione non potevano essere scomputati se già erano stati ammortizzati, poiché la plusvalenza va calcolata come differenza tra corrispettivo netto da oneri accessori di diretta imputazione e costo non ammortizzato del bene. I contribuenti hanno resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Il giudice di rinvio dovrà verificare se i costi relativi all'operazione sull'immobile (in particolare quelli di riscatto, consulenza e notarili) siano stati o meno già ammortizzati, ai fini della corretta determinazione della plusvalenza imponibile. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, TUIR

    "la plusvalenza consiste nella differenza fra il corrispettivo (o l'indennizzo) conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato"

    Per determinare la plusvalenza da cessione di bene strumentale occorre sottrarre dal corrispettivo gli oneri accessori di diretta imputazione solo se non siano già stati oggetto di ammortamento; va considerato il costo non ammortizzato del bene.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di capacità contributiva a sostegno della corretta determinazione della base imponibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella determinazione della plusvalenza su beni strumentali ceduti a titolo oneroso, il corrispettivo va depurato dagli oneri accessori di diretta imputazione solo nei limiti in cui tali costi non siano già confluiti nel valore del bene tramite ammortamento.
  • Il giudice di merito non può sottrarre automaticamente i costi accessori dalla base di calcolo della plusvalenza: deve verificare in concreto se essi siano stati o meno ammortizzati.
  • Ai fini fiscali, rilevano gli ammortamenti effettivamente iscritti e contabilizzati; la deduzione o lo scomputo di costi collegati al bene non può comportare una duplicazione del beneficio fiscale.
  • La corretta applicazione dell'art. 86 TUIR richiede di accertare separatamente valore del bene, prezzo di cessione e trattamento contabile-fiscale dei costi accessori di acquisizione o riscatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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