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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise relative agli anni 2013-2014, con cui l’amministrazione doganale aveva indicato la società contribuente come responsabile dell’evasione in relazione a ingenti quantitativi di prodotti alcolici ricevuti da due fornitori, ritenuti coinvolti in una frode e in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la CTR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo ammissibile il ricorso introduttivo e reputando provata la buona fede e l’estraneità della contribuente alla truffa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di petitum; 2) violazione dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546/1992 per asserita invalidità del ricorso non sottoscritto dal difensore; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla partecipazione della società alle operazioni fittizie; 4) omesso esame di fatti decisivi, desunti dal processo verbale di constatazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo e comunque perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito; ha respinto il secondo motivo confermando il principio secondo cui nel processo tributario il ricorso è inammissibile solo se la sottoscrizione manchi totalmente e non quando la firma del difensore sia desumibile dall’atto; ha respinto congiuntamente terzo e quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che non fosse configurabile l’omesso esame di fatti decisivi, poiché il fatto storico della partecipazione o estraneità alla frode era stato comunque valutato dal giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia può riguardare solo questioni di merito e non eccezioni pregiudiziali di rito; la censura, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sanzione dell’inammissibilità del ricorso opera solo quando la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente; è sufficiente che la firma del difensore sia desumibile dall’atto e sia idonea a certificare anche la paternità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare errori processuali come omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Rileva soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione va dichiarata solo se la firma del difensore manchi in modo totale e non quando l’atto consenta di desumerne l’apposizione da elementi interni idonei a identificarne la paternità.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilizzato per censurare eccezioni di rito e, in ogni caso, non è deducibile per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione della loro devoluzione nei gradi di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile la ratio decidendi; se il giudice di merito esamina la documentazione e spiega, sia pure sinteticamente, perché ritiene provato un fatto, il vizio non sussiste.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o di lamentare la mancata considerazione di ogni singolo documento, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • La scelta delle prove ritenute attendibili e decisive appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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