Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise relative agli anni 2013-2014, con cui l’amministrazione doganale aveva indicato la società contribuente come responsabile dell’evasione in relazione a ingenti quantitativi di prodotti alcolici ricevuti da due fornitori, ritenuti coinvolti in una frode e in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la CTR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo ammissibile il ricorso introduttivo e reputando provata la buona fede e l’estraneità della contribuente alla truffa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di petitum; 2) violazione dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546/1992 per asserita invalidità del ricorso non sottoscritto dal difensore; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla partecipazione della società alle operazioni fittizie; 4) omesso esame di fatti decisivi, desunti dal processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo e comunque perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito; ha respinto il secondo motivo confermando il principio secondo cui nel processo tributario il ricorso è inammissibile solo se la sottoscrizione manchi totalmente e non quando la firma del difensore sia desumibile dall’atto; ha respinto congiuntamente terzo e quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che non fosse configurabile l’omesso esame di fatti decisivi, poiché il fatto storico della partecipazione o estraneità alla frode era stato comunque valutato dal giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia può riguardare solo questioni di merito e non eccezioni pregiudiziali di rito; la censura, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sanzione dell’inammissibilità del ricorso opera solo quando la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente; è sufficiente che la firma del difensore sia desumibile dall’atto e sia idonea a certificare anche la paternità del ricorso.
La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare errori processuali come omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Rileva soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la mera insufficienza della motivazione.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione va dichiarata solo se la firma del difensore manchi in modo totale e non quando l’atto consenta di desumerne l’apposizione da elementi interni idonei a identificarne la paternità.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilizzato per censurare eccezioni di rito e, in ogni caso, non è deducibile per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione della loro devoluzione nei gradi di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile la ratio decidendi; se il giudice di merito esamina la documentazione e spiega, sia pure sinteticamente, perché ritiene provato un fatto, il vizio non sussiste.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o di lamentare la mancata considerazione di ogni singolo documento, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La scelta delle prove ritenute attendibili e decisive appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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