Cassazione Penale, Sentenza n. 45147/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna definitiva (8 mesi di arresto e €5.000, art.256 co.1 lett. b) d.lgs.152/2006) sulla base di "nuovi elementi di prova": una visura storica della AB costruzioni (che secondo il ricorrente dimostrerebbe la sua estraneità alla compagine sociale e l'assenza della qualifica di legale rappresentante) e una fattura della Eco Beach s.r.l. (che attesterebbe l'avvenuto smaltimento dei rifiuti da parte di soggetto terzo). Inoltre dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti come vizio non previamente fatto valere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che i documenti prodotti non fossero idonei a scardinare il compendio probatorio che ha fondato la condanna: la norma punisce chiunque compie materialmente le attività di gestione dei rifiuti, non solo chi abbia una determinata qualifica societaria; risultava provato che il Birtolo era il materiale esecutore dei lavori e che il cemento-amianto era stato asportato senza giustificazione. La fattura della Eco Beach non costituisce prova "nuova" capace di modificare il giudizio, essendo già acquisita e valutata nei gradi di merito; l'obiezione sull'inutilizzabilità delle prove non fatta valere nel processo definitivo è preclusa in sede di revisione. Condanna alle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art.256 comma 1 lett. b)
punisce chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
La Corte ha interpretato la norma come orientata alla responsabilità di chi materialmente compie l'azione di gestione dei rifiuti, non come reato riservato soltanto a chi rivesta una specifica qualifica societaria (es. legale rappresentante)
art. 630 cod. proc. pen. (revisione)
Per ottenere la revisione la prova deve essere tale da accertare, con ragionevole sicurezza, che il compendio probatorio originario non sostiene più la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; prove già acquisite ma non valutate possono essere considerate nuove solo se realmente non erano state oggetto di valutazione, mentre prove già esaminate e apprezzate nei gradi di merito non possono essere riusate per ribaltare il giudicato
Riguarda effetti e limiti della revisione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e novità della prova previsti dalla disciplina sulla revisione
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (motivazione della sentenza impugnata)
La doglianza relativa all'inutilizzabilità di prove definitive non sollevata nel giudizio di merito non può costituire fondamento della revisione; questioni di inutilizzabilità non dedotte in primo grado sono precluse dal giudicato
Massime di principio
- La revisione di una condanna penale richiede prove effettivamente nuove e idonee, in termini di ragionevole sicurezza, a far venire meno il compendio probatorio originario; documenti già acquisiti e valutati non costituiscono nuovo fondamento salvo che non risulti che non siano stati precedentemente considerati
- Il reato ambientale di gestione illecita dei rifiuti (art.256 d.lgs.152/2006) è perseguito in relazione all'attività materiale compiuta: non è necessario che l'autore ricopra una particolare qualifica societaria se è colui che materialmente svolge l'operazione illecita
- Le questioni di inutilizzabilità o nullità della prova devono essere sollevate e dedotte nel corso del processo: non possono essere utilizzate in sede di revisione se non erano state precedentemente proposte e decise, essendo coperte dall'intangibilità del giudicato
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte territoriale (sopralluoghi, dichiarazioni, valutazione della documentazione) sono difficilmente sindacabili in cassazione se supportate da motivazione coerente e non viziata
- Una fattura o documento che attesti un intervento successivo ai riscontri investigativi non implica necessariamente che l'attività di smaltimento sia stata eseguita prima: va valutata la datazione e il contenuto del documento nel contesto probatorio complessivo
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