Cassazione Civile, Ordinanza n. 36945/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia nel settore finanziario. Dopo il recesso dell'agente e la precedente revoca formale dell'incarico di "Group Manager", il giudice di primo grado aveva condannato la società preponente al pagamento di somme a titolo di "Tutela Manageriale Speciale" e di rimborso spese di gestione di agenzie aperte in due sedi. La corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando che la richiesta dell'indennità era stata formulata con una lettera del 5 febbraio 2015 e che la disciplina contrattuale prevedeva la necessità di richiederla per iscritto entro dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, con un profilo di incompatibilità temporale tra il recesso e la tutela manageriale richiamata. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, la non corretta interpretazione della regolamentazione contrattuale che escludeva la tutela manageriale speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse preclusa dal regime della "doppia conforme" ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., non essendo state indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e la loro diversità. Ha inoltre osservato che la censura non riguardava un fatto storico omesso, ma l'interpretazione della documentazione contrattuale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra la loro diversità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione di documenti o clausole contrattuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nel risultato e nella motivazione fattuale essenziale, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve specificare le divergenze tra le due motivazioni; in difetto, il motivo è inammissibile per doppia conforme.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una censura sull'interpretazione di documenti, clausole o regolamenti contrattuali, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
- La censura che investe l'interpretazione del materiale documentale deve indicare in modo specifico i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo concreto della violazione; una critica generica alla lettura delle prove è inammissibile in cassazione se la motivazione di merito è congrua.
- L'interpretazione dei documenti negoziali e la ricostruzione della vicenda contrattuale, se sorrette da motivazione logicamente coerente, non sono sindacabili in sede di legittimità.
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