Cassazione Civile, Ordinanza n. 34066/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, che il provvedimento di liquidazione non era mai stato notificato o comunicato all’ufficio del PM; che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; e che non era stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era mai pervenuta dalla cancelleria. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili sia per difetto di sommaria esposizione dei fatti, sia perché il giudice di merito aveva accertato una forma equipollente di comunicazione mediante annotazione "al visto PM", idonea a portare il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario; ha inoltre rilevato che l’opposizione era comunque tardiva sia rispetto al termine breve di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la decisione del Tribunale di Roma sulla tardività dell’opposizione del PM avverso il decreto di liquidazione del compenso. Ha affermato che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché ne sia assicurata l’effettiva conoscenza, e che, nel caso concreto, l’annotazione "al visto PM" rendeva il provvedimento conoscibile. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l’impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo semestrale applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, sia per la natura del ricorrente sia per la mancata attività difensiva dell’intimato. È stato altresì dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per la proposta di definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio
richiamato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. per individuare modalità di comunicazione del provvedimento
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per la comunicazione del provvedimento
il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento decisorio è inammissibile se proposta oltre il termine di legge, anche quando il destinatario deduca di non avere ricevuto una notifica formale, ove risulti una comunicazione equipollente idonea a rendere l’atto effettivamente conoscibile.
- La comunicazione del provvedimento può essere validamente effettuata anche in forma equipollente rispetto alla notifica tipica, purché sia assicurata la concreta conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Ai fini del decorso dei termini di impugnazione, rileva non solo la notificazione formale ma anche la messa del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante modalità equivalenti documentate dal fascicolo.
- La tardività va apprezzata anche alla luce del termine lungo previsto per i provvedimenti a contenuto decisorio non notificati o comunicati; se l’impugnazione è proposta oltre tale termine, essa è comunque inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
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