Cassazione Civile, Ordinanza n. 04425/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per maggior TARSU relativi agli anni 2008-2012 emessi dal Comune nei confronti di una società. Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, perché il giudice di merito aveva ritenuto tardiva la notificazione del primo avviso per l'anno 2008; dall'altro, la violazione di legge e dell'art. 8 del regolamento comunale TARSU, perché la CTR aveva escluso dalla base imponibile un locale di degenza ritenuto produttivo di rifiuti speciali in via prevalente, mentre aveva assoggettato ad imposta, seppure ridotta, altri locali di degenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il termine decadenziale per notificare l'avviso di accertamento TARSU decorre, per le occupazioni già in essere all'inizio del periodo d'imposta e prima del 20 gennaio, dall'anno corrente, e la notifica del 30 dicembre 2014 per la TARSU 2008 era quindi tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché il Comune, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto della CTR sulla destinazione e sulle caratteristiche intrinseche del locale, precluso in sede di legittimità. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per le occupazioni o detenzioni già in corso all'inizio del periodo d'imposta, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente; se invece la situazione insorge successivamente al 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
La norma impone di distinguere tra occupazione già esistente all'inizio dell'anno e occupazione sopravvenuta, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'accertamento TARSU.
art. 8 regolamento comunale TARSU
Le aree potenzialmente produttive di rifiuti speciali in modo prevalente sono totalmente detassate; altre aree di degenza possono invece essere assoggettate a tassazione ridotta secondo la disciplina regolamentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di TARSU, per stabilire la tempestività dell'avviso di accertamento occorre distinguere tra occupazioni o detenzioni già esistenti all'inizio del periodo d'imposta e occupazioni sorte successivamente; nel primo caso il termine decadenziale decorre dall'anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- In sede di legittimità non è consentito censurare, sotto l'apparente veste della violazione di legge, una decisione di merito che si fondi su un accertamento in fatto circa destinazione e caratteristiche intrinseche dei locali.
- La qualificazione di un'area come potenzialmente produttiva di rifiuti speciali prevalenti, se sorretta da accertamento di fatto del giudice di merito, può legittimare la detassazione totale prevista dalla disciplina regolamentare locale.
- Il ricorrente che soccombe in cassazione è tenuto alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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