Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15819/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello 16/12/2019 deducendo errata applicazione dell'art. 132 c.p. e vizio di motivazione: la Corte d'appello, nel rideterminare la pena al di sotto della media edittale, non avrebbe specificato le ragioni per cui si era discostata in maniera evidente dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta la metodologia adottata dalla Corte d'appello per la determinazione della pena al di sotto della media edittale (partendo da una pena base di 9 mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa e motivando i passaggi), richiamando la consolidata giurisprudenza che prescrive il calcolo della media edittale dividendo per due la differenza tra massimo e minimo edittale e sommando il risultato al minimo. Ha altresì ritenuto che il richiamo al criterio di adeguatezza della pena contiene implicitamente gli elementi dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non rileva l'entrata in vigore della riforma (legge n.134/2021 attuata con decreto legislativo) che ha trasformato alcuni reati in procedibili a querela, richiamando le Sezioni Unite sul fatto che in tali ipotesi l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio della querela. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non sono state riconosciute spese in favore delle parti civili poiché le loro memorie non hanno fornito un contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    La ricorrente contestava l'applicazione di tale norma nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio atteso che la rideterminazione è stata adeguatamente motivata e conforme alla prassi giurisprudenziale sul calcolo della pena al di sotto della media edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Gli elementi indicati dall'art. 133 (circostanze e personalità dell'imputato) sono considerati impliciti nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena operato dal giudice di merito; non era quindi necessaria una trattazione analitica separata nella motivazione impugnata.

  • art. 624 cod. pen.

    I fatti originariamente qualificati ex art. 624-bis sono stati riqualificati ai sensi dell'art. 624 c.p.; la Corte d'appello ha operato tale riqualificazione nella determinazione della responsabilità e della pena.

  • legge n. 134/2021 (att. d.lgs.) - "riforma Cartabia"

    La riforma ha previsto che alcuni reati divengano procedibili a querela di parte; la Corte ha però osservato che, essendo il ricorso in Cassazione inammissibile, tale novità non rilevava per il caso concreto e non imponeva l'avviso alla persona offesa, secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione condannando la ricorrente.

Massime di principio

  • Per contestare la determinazione della pena al di sotto della media edittale è necessario dimostrare concretamente che la motivazione è insufficiente o contraddittoria: il richiamo al criterio di adeguatezza, accompagnato dall'indicazione dei passaggi logici compiuti dal giudice di merito, può essere ritenuto sufficiente.
  • La media edittale va calcolata secondo la giurisprudenza consolidata: non dimezzando il massimo, ma dividendo per due la differenza tra massimo e minimo edittale e sommando il risultato al minimo.
  • Quando la Corte di merito espone i passaggi che hanno portato alla pena base e ai successivi incrementi o diminuzioni, la Cassazione richiede solo che la motivazione non sia manifestamente carente; non sempre è necessaria una trattazione analitica di ogni fattore previsto dall'art. 133 c.p.
  • La modifica delle condizioni di procedibilità (es. trasformazione del reato in procedibile a querela) non incide automaticamente sui giudizi di legittimità già pendenti: se il ricorso è inammissibile, la Corte può non applicare le conseguenze applicative di tale novità normativa, conformemente ai principi delle Sezioni Unite.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; le parti civili ottengono spese solo se hanno effettivamente contribuito in modo utile alla decisione (ad es. con memorie che abbiano apportato elementi rilevanti).
  • Le riqualificazioni giuridiche operate dal giudice di merito (es. da art. 624-bis a 624 c.p.) sono valutabili dalla Cassazione nella misura in cui la motivazione del nuovo inquadramento sia congrua e comprensibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.