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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05495/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’ente datore di lavoro. Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo di differenze retributive asseritamente maturate per lo svolgimento, sin dalla prima assunzione a termine del 2003 poi trasformata in rapporto a tempo indeterminato dal 2008, di mansioni superiori rispetto all’Area A di inquadramento formale e riconducibili invece all’Area B del contratto collettivo applicabile, in particolare come autista-soccorritore sulle ambulanze del servizio di emergenza 118 e, dal 2014, come soccorritore di prossimità. Dopo un primo intervento della Cassazione che aveva cassato il precedente decreto per difetto di adeguato giudizio trifasico, il Tribunale di Roma ha nuovamente rigettato l’opposizione ritenendo che le attività dedotte fossero di mero supporto al personale sanitario, prive di autonomia decisionale e di responsabilità sul risultato, quindi non riconducibili all’Area B. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione delle clausole collettive richiamate e dell’art. 36 Cost., lamentando che il Tribunale non avrebbe rispettato il vincolo conformativo del rinvio, non avrebbe correttamente individuato e comparato le declaratorie delle aree A e B nei contratti collettivi tempo per tempo applicabili e avrebbe erroneamente attribuito alle mansioni svolte i caratteri di autonomia e responsabilità propri dell’Area B. Ha inoltre contestato il mancato rilievo attribuito alla propria qualifica di autista-soccorritore conseguita tramite corso specifico e alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva esaminato le declaratorie del CCNL 1998-2001 e del CCNL 2006-2009, e che la mancata specifica disamina della contrattazione integrativa non era decisiva perché non può derogare alla contrattazione collettiva di riferimento. Ha poi chiarito che il precedente richiamato dal ricorrente non imponeva una diversa soluzione, poiché la domanda ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001 richiede la verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte e della loro riconducibilità all’inquadramento o a mansioni superiori, mentre nel caso esaminato il giudice di merito aveva correttamente svolto il giudizio trifasico: confronto tra area A e area B, individuazione delle mansioni concretamente svolte, esclusione della riconducibilità all’Area B per difetto di autonomia e responsabilità del risultato. La Corte ha ritenuto che le ulteriori censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento poiché la Corte ha valorizzato la corretta ricostruzione delle mansioni e dell’inquadramento contrattuale.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    la domanda di differenze per mansioni superiori richiede la verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte e della loro riconducibilità alle mansioni di inquadramento o a quelle superiori.

  • artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001

    invocati per sostenere la riconducibilità delle mansioni svolte all’Area B e quindi il diritto alle differenze retributive.

  • art. 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 del 1.10.2007

    invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina collettiva rilevante per la classificazione professionale.

  • art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL 2006-2009 del 18.2.2009

    non comporta trasposizione automatica di figure professionali dall’Area A all’Area B; introduce un nuovo profilo collocato nell’Area B valido per le assunzioni successive, ma non determina lo scivolamento inquadramentale dei lavoratori già assunti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio per differenze retributive da mansioni superiori, il giudice di merito deve compiere un confronto effettivo tra le declaratorie contrattuali e le mansioni concretamente svolte, verificando se vi sia continuità tra attività eseguite e profilo superiore invocato.
  • Il c.d. giudizio trifasico impone: individuazione delle norme collettive e delle declaratorie rilevanti, accertamento delle mansioni in fatto, e verifica della loro riconducibilità al livello superiore; la mancanza di uno di questi passaggi può viziare la decisione.
  • La contrattazione collettiva integrativa non può essere letta in modo da derogare o alterare la disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, salvo espressa previsione compatibile con essa.
  • La collocazione di un nuovo profilo professionale in un’area superiore non determina, di per sé, il mutamento automatico dell’inquadramento dei lavoratori già assunti, se la disciplina collettiva non prevede una trasposizione espressa.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie quando il giudice di merito abbia già motivato sulla carenza degli elementi qualificanti della mansione superiore.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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