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Sentenza

Sentenza n. 14803/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento ricorso introduttivo: - della nota datata 2 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l'esclusione della domanda di contributo ex d.P.R. n. 146/2017 presentata dalla Radio Spazio Blu s.r.l. per l'annualità 2025; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso; motivi aggiunti: - del Decreto Direttoriale prot. n. 0044653 datato 27 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l’approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2025 destinato alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso e, in particolare, del Decreto Direttoriale prot. n. 0037799 datato 21 ottobre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Giustizia amministrativa202508095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di concessione dei contributi per l’annualità 2025 e, con motivi aggiunti, graduatorie definitive e relativi atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota ministeriale del 2 maggio 2025, con cui era stata esclusa dalla procedura per la concessione dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2025, nonché, con motivi aggiunti, le graduatorie definitive e gli atti sopravvenuti. L’esclusione era stata disposta quale conseguenza della precedente esclusione relativa all’annualità 2023, fondata sull’accertata non veridicità di dichiarazioni rilevanti ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e sull’applicazione del divieto temporaneo di accesso a contributi pubblici. La ricorrente ha dedotto: l’illegittimità derivata, sostenendo che l’atto presupposto del 2023 era stato annullato dal TAR; l’erronea valutazione dei presupposti e il travisamento dei fatti, affermando che il requisito minimo relativo ai dipendenti sarebbe stato comunque posseduto anche considerando le ore non lavorate; l’erronea applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, per l’asserita insussistenza di un nesso causale tra la dichiarazione inesatta e il conseguimento del beneficio; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica a controinteressati e ha difeso la natura vincolata dell’esclusione. In via cautelare, la sospensione era stata respinta per difetto di periculum in mora, non essendo state provate ripercussioni negative sui livelli occupazionali o sulla continuità aziendale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che l’impugnazione dell’esclusione era stata proposta prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e che, fino alla conclusione della procedura concorsuale, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. Nel merito ha rigettato congiuntamente i primi tre motivi. La precedente esclusione relativa all’annualità 2023 è stata definitivamente ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, che ha valorizzato sia la mancata produzione dell’attestazione di regolarità contributiva nel formato elettronico prescritto a pena di inammissibilità, sia la non veridicità dei dati dichiarati sui dipendenti, escludendo il soccorso istruttorio e ritenendo irrilevanti il possesso sostanziale dei requisiti e le successive rettifiche. Tale accertamento, coperto dal giudicato, non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio relativo all’annualità 2025. Il TAR ha inoltre affermato che l’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000 collega automaticamente alla dichiarazione mendace il divieto temporaneo di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni, sicché l’esclusione del 2025 costituiva effetto vincolato dell’accertamento definitivo precedente. È stato respinto anche il motivo relativo all’omesso preavviso di diniego: trattandosi di provvedimento vincolato, la violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per l’iniziale esito favorevole alla ricorrente del giudizio sugli atti presupposti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 146/2017

    Disciplina la procedura di concessione dei contributi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, oggetto della controversia.

  • art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000

    la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza

    La dichiarazione mendace determina automaticamente, oltre alla revoca dei benefici eventualmente erogati, il divieto temporaneo di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni; l’esclusione conseguente ha natura vincolata.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non determina l’annullabilità dell’atto quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità del provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • L’accertamento definitivo della legittimità dell’esclusione da una procedura contributiva costituisce presupposto non più contestabile in un successivo giudizio relativo all’annualità seguente, quando il nuovo provvedimento applica gli effetti previsti dalla legge sulla base dell’atto precedente coperto dal giudicato.
  • Ai sensi dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, l’accertamento di una dichiarazione mendace produce automaticamente il divieto temporaneo di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni; l’amministrazione dispone quindi di un potere vincolato, senza necessità di valutare il possesso sostanziale del requisito dichiarato o il nesso causale tra mendacio e concreto conseguimento del beneficio.
  • Quando l’esclusione da una procedura contributiva deriva dall’accertamento definitivo di dichiarazioni non veritiere e dall’applicazione automatica del divieto legale, non è possibile rimettere in discussione, nel successivo giudizio, la rilevanza delle irregolarità già accertate né invocare il possesso sostanziale del requisito o successive rettifiche.
  • Nei procedimenti caratterizzati da un esito vincolato, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego o dell’avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando sia palese che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione.
  • Nelle procedure concorsuali o a graduatoria, prima della conclusione della procedura non sono configurabili in senso tecnico controinteressati rispetto all’impugnazione del provvedimento di esclusione individuale; pertanto, non è inammissibile il ricorso non notificato ad altri potenziali beneficiari se proposto anteriormente all’approvazione della graduatoria definitiva.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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