Cassazione Civile, Ordinanza n. 34033/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa al patrocinio)
La controversia
La parte ricorrente ha promosso ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. L'errore denunciato consisteva nell'omessa indicazione che, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali doveva essere disposta in favore dello Stato e non direttamente della parte. Nel corso del procedimento è stata anche affrontata, come questione preliminare, la legittimazione a chiedere la correzione e la ritualità del procedimento, con riferimento alla posizione della parte ammessa al patrocinio e del suo difensore. La Corte ha poi verificato che la statuizione omessa era dovuta a mero errore materiale, in quanto obbligatoria per legge ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la trattazione camerale e ha superato le eccezioni preliminari relative alla legittimazione e alle modalità del procedimento di correzione. Nel merito ha accolto il ricorso, disponendo la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 18799/2021 mediante l'aggiunta della formula secondo cui il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della controricorrente ammessa al patrocinio, deve essere eseguito a favore dello Stato. È stato altresì affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È la norma che consente la correzione, in qualsiasi tempo, degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, sia su ricorso di parte interessata sia d'ufficio, con le forme camerali richiamate dalla disposizione.
Nel testo previgente richiamato ratione temporis, disciplina il rito camerale applicabile alla correzione; la Corte precisa che il rinvio operato dall'art. 391-bis ai commi 1 e 2 non includeva il terzo comma relativo alla possibilità di rinvio alla pubblica udienza.
La Corte richiama il rito camerale previsto da questa disposizione per affermare la compatibilità della trattazione camerale anche quando in precedenza sia intervenuto un rinvio a pubblica udienza da parte di una sezione non più esistente.
La Corte richiama gli oneri di deposito del ricorso notificato e della copia autentica del provvedimento impugnato/correggendo nel caso di iniziativa di parte.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce che, quando le spese sono poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte ammessa, il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato; la Corte lo qualifica come effetto legale obbligatorio, senza margine discrezionale del giudice.
art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per coerenza sistematica: prevede analoga statuizione nel processo penale nei casi ivi considerati.
art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come base del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato in favore della parte istante.
È richiamato in via generale per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti, come disciplina generale poi applicata al rito dinanzi alla Cassazione.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione è ammissibile quando l'errore incide solo sull'esteriorizzazione del comando giudiziale e non sulla formazione del giudizio o sull'individuazione degli elementi di causa.
- Quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata in suo favore comporta obbligatoriamente che il pagamento sia disposto a favore dello Stato; l'omessa indicazione di tale effetto integra errore materiale correggibile.
- Nella procedura di correzione a iniziativa di parte, la notificazione del ricorso alle controparti e il deposito degli atti richiesti dalla disciplina del ricorso per cassazione restano necessari; tuttavia, se l'iniziativa è effettivamente assunta d'ufficio secondo il procedimento previsto, il contraddittorio può instaurarsi mediante le comunicazioni di cancelleria.
- L'ordinanza interlocutoria che disponga un diverso rito non preclude, di per sé, la decisione in camera di consiglio quando la disciplina applicabile impone il rito camerale e l'ordinanza medesima non ha efficacia vincolante né giudicato sul punto.
- Non vi è discrezionalità del giudice nel disporre il pagamento delle spese a favore dello Stato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002: la relativa previsione deve essere inserita nel provvedimento quale statuizione accessoria obbligatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33904/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33907/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33908/2023 del 05/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →