Cassazione Penale, Sentenza n. 23055/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) deducendo: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento per difetto di connessione qualificata e carenza di motivazione; 2) utilizzabilità degli atti d'indagine svolti prima dell'iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) e violazione dei termini/provvedimenti di proroga; 3) carenza di gravi indizi per la qualificazione associativa (distinzione da concorso semplice); 4) assenza di attualità delle esigenze cautelari data la distanza temporale dei fatti; 5) mancata motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari e su possibili misure alternative con controlli elettronici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: 1) le intercettazioni cruciali per i gravi indizi nei confronti del ricorrente erano quelle autorizzate e prorogate nel procedimento passate in esame (non quelle del procedimento originario) e la censura in Cassazione era reiterativa; 2) la contestazione sull'iscrizione tardiva è infondata alla luce della disciplina previgente alla Riforma "Cartabia" e dell'art. 88-bis d.lgs. 150/2022 che esclude l'applicazione delle nuove regole ai procedimenti pendenti; 3) i gravi indizi di associazione sono stati adeguatamente motivati con plurimi elementi (numerosità e stabilità dei reati scopo, capacità operativa, ruoli organizzati, disponibilità di canali di approvvigionamento, conversazioni intercettate e reati scopo a carico del ricorrente); 4) le esigenze cautelari sono state correttamente ritenute sussistenti in virtù della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90, e da elementi concreti indicati (ruolo, continuità, assenza di segni di dissociazione); 5) l'inadeguatezza degli arresti domiciliari è stata motivata in relazione ai legami tra associati e al rischio di contatti e reiterazione. Condanna alle spese e trasmissione atti per gli adempimenti ex art. 94-ter.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata come base per l'ordinanza del tribunale che ha confermato la misura cautelare
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la sua previsione comporta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
delitti scopo (traffico di stupefacenti) rilevanti ai fini probatori e cautelari
artt. 270 e 271 cod. proc. pen.
norme richiamate dal ricorrente in tema di utilizzo e trascrizione delle intercettazioni; la Corte ha valutato la questione con riferimento alla indispensabilità e alla provenienza delle intercettazioni
registro delle notizie di reato; la Corte ha ritenuto utilizzabili indagini e intercettazioni svolte prima della iscrizione in base alla disciplina previgente alla Riforma Cartabia, considerando l'iscrizione del 10/02/2020 e l'applicazione dell'art. 88-bis d.lgs. 150/2022
prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della custodia in carcere) per taluni reati, superabile solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione
art. 88-bis d.lgs. n. 150/2022
dispone che le novità introdotte dalla Riforma Cartabia non si applicano ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente
criterio dei gravi indizi di colpevolezza, valutazione rimessa al giudice del merito salvo vizio di motivazione manifesto
misure alternative e controllo a distanza: la Corte ha ritenuto che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari sia implicito anche rispetto all'impossibilità di impiegare strumenti di controllo remoto
Massime di principio
- Per contestare l'utilizzo di intercettazioni disposte in altro procedimento è necessario indicare con precisione quali conversazioni o risultanze sarebbero state utilizzate e dimostrare l'assenza di connessione qualificata o l'indispensabilità; una censura generica è spesso inammissibile in Cassazione.
- Se il procedimento è pendente alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, le nuove regole sul controllo giurisdizionale delle iscrizioni non si applicano (art. 88-bis d.lgs. 150/2022): gli atti compiuti secondo la previgente disciplina possono rimanere utilizzabili.
- Ritardi o irregolarità nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, secondo la giurisprudenza precedente alla Riforma Cartabia, non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti, salvo profili di responsabilità del PM; occorre valutare la normativa e la giurisprudenza applicabile al periodo.
- Nelle ipotesi di reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): per superarLa il difensore deve dimostrare la rescissione dei legami con l'organizzazione o altri fatti concreti che escludano il pericolo di reiterazione.
- La Cassazione non rifa la valutazione probatoria del merito: i vizi di motivazione devono evidenziare una manifesta illogicità o violazione di legge; semplici richieste di rivalutazione delle prove risultano inammissibili.
- Per ottenere misure alternative efficaci occorre fornire elementi concreti e provabili circa l'effettiva capacità delle misure stesse (es. controllo elettronico) di impedire i contatti illeciti o la reiterazione del reato, specialmente quando esistano legami stretti e radicamento territoriale del sodalizio.
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