Cassazione Penale, Sentenza n. 6589/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di tentata rapina aggravata (contestando l'identificazione del Capodanno alla guida della Mini Countryman, la valenza probatoria delle immagini e della localizzazione dell'utenza mobile e la rilevanza dei contatti intercettati); (ii) omissione di motivazione circa la sussistenza del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.); (iii) illogicità e carenza della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, in particolare la mancata attualità del pericolo di reiterazione nonostante i fatti siano avvenuti oltre cinque anni prima e il comportamento di collaborazione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione congrua e logicamente ancorata agli elementi investigativi (filmati che documentano la presenza di una Mini Countryman a seguire il TIR, localizzazione dell'utenza mobile del Capodanno nella zona del caricamento del TIR, rapporti con altri indagati e riscontri su altri episodi), elementi convergenti idonei a fondare una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza e la permanenza delle esigenze cautelari. Ha inoltre confermato la configurabilità autonoma del reato di sequestro di persona rispetto alla rapina nel caso di specie e ritenuto congrua la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" quale parametro da valutare in fase cautelare, sottolineando che tale nozione non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non necessita dell'indicazione di una specifica occasione prossima per delinquere; è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti (modalità della condotta, circostanze del fatto, precedenti) che rendano probabile una ricaduta nel reato.
La motivazione dell'ordinanza di riesame deve rispettare i requisiti formali previsti e conformarsi allo schema di riferimento (anche in rapporto all'art. 546 c.p.p.), rendendo comprensibili le ragioni che giustificano la misura cautelare anche se fondata su indizi.
Richiamato per chiarire che i criteri di valutazione degli indizi in fase cautelare non coincidono con quelli del giudizio di merito (art. 192, comma 2 richiede indizi precisi e concordanti, requisito non fatto pienamente inderogabile in sede cautelare secondo art. 273).
Indicazione del modello strutturale della motivazione cui la decisione di riesame deve adeguarsi, compatibilmente con la natura indiziaria del giudizio cautelare.
Riconosciuta la configurabilità autonoma del delitto di sequestro di persona alla luce della ricostruzione fattuale (prelievo e privazione della libertà della vittima con modalità e durata tali da costituire reato autonomo rispetto alla rapina).
art. 628 cod. pen. (comma terzo, n. 2)
Citato nel confronto dottrinale/giurisprudenziale sul rapporto tra rapina aggravata e sequestro di persona; la Cassazione ricorda che il sequestro è assorbito nella rapina solo se la violenza si identifica con il mezzo immediato di esecuzione della rapina.
Norma invocata per la condanna per spese processuali e per la somma da versare alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti di riesame delle misure cautelari la sindacabilità è limitata: è possibile solo censurare vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione delle prove.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente una serie convergente di elementi indiziari (es. immagini video, riconoscimento del veicolo, localizzazione telefonica, rapporti tra soggetti, riscontri su episodi analoghi) che costituiscano una prognosi di elevata probabilità; non è richiesta la prova piena.
- Il delitto di sequestro di persona può essere autonomo rispetto alla rapina quando la privazione della libertà eccede la mera strumentalità rispetto alla consumazione immediata della rapina (durata o modalità autonome).
- La valutazione del "periculum" (pericolo di reiterazione o di fuga) è prognostica e può fondarsi sulla gravità del fatto, le modalità di esecuzione e i precedenti dell'indagato; non occorre l'indicazione di una specifica occasione prossima per delinquere, ma la valutazione deve essere concrete e motivata.
- Nelle impugnazioni cautelari conviene concentrarsi su vizi formali e su elementi che dimostrino la mancanza del minimo collegamento logico tra fatti e conclusioni del giudice (contraddizioni manifeste, omissioni esplicite di passaggi logici essenziali, violazioni di norme procedurali), perché la mera richiesta di rivalutazione dei fatti non è normalmente ammessa.
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