Ordinanza n. 3077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria concorsuale per l’accesso ai ruoli di docente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di docente su posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, relativamente alla graduatoria regionale del Friuli Venezia Giulia. L’appellante era risultata vincitrice in quanto beneficiaria di una riserva prevista dalla legge per la condizione di invalidità civile, mentre la ricorrente in primo grado, pur avendo conseguito un punteggio superiore, era risultata soltanto idonea. La normativa applicabile richiede, oltre alla condizione invalidante, lo stato di disoccupazione. La ricorrente di primo grado aveva sostenuto, con tesi accolta dal TAR, che tale requisito mancasse in capo all’appellante perché titolare di un rapporto di lavoro. In appello è stato dedotto che il rapporto di lavoro era a tempo determinato e che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 68/1999, la qualifica di lavoratore disabile iscritto alle liste di collocamento non viene meno in caso di contratto di lavoro a tempo determinato. Poiché le parti controvertono sulla natura del rapporto di lavoro, l’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto in via cautelare la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, ritenendo che, a una prima sommaria delibazione, rilevi l’art. 8, comma 5, della legge n. 68/1999, secondo cui la qualifica di lavoratore disabile iscritto alle liste di collocamento non viene meno in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato. Il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione di merito, disporre un’istruttoria per accertare se il rapporto di lavoro dell’appellante fosse effettivamente a tempo determinato, come documentato dalla stessa appellante. È stato quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare entro trenta giorni una relazione sui fatti di causa. La decisione cautelare è stata inoltre giustificata dal principio di integrazione delle persone disabili anche mediante il lavoro e dalla rilevanza della natura non precaria del rapporto di insegnamento, senza anticipare la definizione nel merito della controversia. La trattazione di merito è stata fissata alla pubblica udienza del 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello e costituisce il fondamento processuale della richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
La qualifica di lavoratore disabile iscritto alle liste di collocamento non viene meno in caso di contratto di lavoro a tempo determinato.
La disposizione è stata ritenuta rilevante in sede cautelare perché potrebbe consentire di conservare la qualifica richiesta per la riserva anche in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato; la verifica concreta della natura del rapporto è stata rimessa all’istruttoria.
art. 2 Cost.
Richiamato, insieme all’art. 3 Cost., quale fondamento del principio di integrazione delle persone disabili anche mediante il lavoro.
art. 3 Cost.
Richiamato, insieme all’art. 2 Cost., quale fondamento del principio di integrazione delle persone disabili anche mediante il lavoro.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando la ricostruzione normativa prospettata dall’appellante presenti un apprezzabile fumus e la questione fattuale decisiva richieda un accertamento istruttorio non compatibile con la definizione immediata del merito.
- La qualifica di lavoratore disabile iscritto nelle liste di collocamento non viene meno, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 68/1999, per il solo fatto della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.
- Quando la legittimità dell’utilizzo di una riserva concorsuale dipende dalla natura determinata o indeterminata del rapporto di lavoro dell’avente diritto, il giudice può ordinare all’amministrazione una relazione istruttoria prima della decisione di merito e, nelle more, sospendere la sentenza che abbia inciso sulla posizione concorsuale.
Come è indicizzato
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