Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi sul T.F.S. corrisposto in forma rateizzata
Esito
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione monetaria e agli ulteriori interessi sul trattamento di fine servizio corrisposto dall’INPS in forma dilazionata. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato che le memorie depositate dall’INPS sembravano riferirsi, per errore tecnico, a una diversa controversia concernente la rideterminazione del T.F.S. mediante inclusione dei cosiddetti sei scatti stipendiali. Il difensore dell’INPS ha quindi chiesto un termine per verificare l’errore e depositare una memoria effettivamente riferita all’oggetto del giudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato che la questione giuridica sottoposta al suo esame è connessa a un giudizio di legittimità costituzionale fissato per l’udienza del 14 gennaio 2027 e che analoghe controversie sono state sospese da altri TAR in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della domanda di accertamento. Ha accolto l’istanza di differimento della trattazione, ritenendo necessario assicurare un effettivo contraddittorio, consentire all’INPS di verificare l’erroneo deposito delle memorie e produrre una difesa pertinente al thema decidendum, nonché tenere conto del giudizio di costituzionalità pendente su questione connessa. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 maggio 2027. Il provvedimento dispone la comunicazione alle parti e non contiene una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. n. 79/1997
La disposizione è indicata come base normativa della corresponsione dilazionata del T.F.S. degli appartenenti al personale della Polizia di Stato; il giudice non ne definisce l’interpretazione nel merito.
Massime di principio
- Quando la difesa dell’amministrazione depositata in giudizio appare riferita a una controversia diversa e non consente un contraddittorio effettivo sul thema decidendum, il giudice può differire la trattazione per consentire all’amministrazione di verificare l’errore e depositare una memoria pertinente.
- La pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su una questione di diritto connessa a quella oggetto del giudizio amministrativo può costituire, unitamente a esigenze di contraddittorio e di corretta trattazione della causa, ragione per rinviare l’udienza di merito, senza definire la domanda principale.
Come è indicizzato
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