Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di rigetto n. 0116286 recante la data 04/05/2026 del con la quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, il certificato relativo al “Màster de Formaciòn Permanente en Educactiòn Especial”, rilasciato in data 29 maggio 2025 da INESEM BUSINESS SCHOOL, in forma di scrittura privata, attestante la conclusione, in data 29 maggio 2025, di un corso di formazione/aggiornamento presso una società privata, iscritta nel “Registro Mercantil de Granada”, Spagna, non può essere riconosciuto quale titolo di formazione professionale valido, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado (codici meccanografici (ADMM- ADSS )(All.1). Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico nella scuola secondaria, di un certificato relativo a un master di formazione permanente conseguito presso un istituto privato spagnolo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha negato il riconoscimento professionale del titolo formativo conseguito in Spagna, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato, secondo quanto riportato nell'atto, sulla natura privata dell'ente che aveva rilasciato il certificato, sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento italiano. La ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall'imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda di scelta delle 150 sedi per l'anno scolastico 2026/2027, alla quale intende partecipare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego ministeriale. In sede di sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non sembrasse avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa al percorso formativo svolto all'estero e all'esperienza professionale maturata dalla ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo erano già state affrontate dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Quanto alle divergenze tra i programmi formativi, il TAR ha richiesto una motivazione rigorosa, considerato il possibile pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e agli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Ha ritenuto, inoltre, che le differenze formative possano essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato individuato nell'imminente scadenza del termine per la scelta delle 150 sedi, la cui partecipazione rischiava di essere compromessa dal diniego. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 5 maggio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere il diniego impugnato.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata nel provvedimento amministrativo impugnato quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.
artt. 45 e 49 TFUE
Sono richiamati nel provvedimento impugnato in relazione alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo formativo conseguito all'estero può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente esaminato la documentazione relativa al percorso formativo e all'esperienza professionale dell'interessato.
- La mancanza di natura abilitante del titolo non può essere posta a fondamento del diniego in termini già superati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- Quando siano ravvisate divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale, l'amministrazione deve motivare rigorosamente la loro rilevanza rispetto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra percorsi formativi di ordinamenti diversi possono essere fronteggiate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante un automatico diniego di riconoscimento.
- L'imminente scadenza di un termine per partecipare a procedure scolastiche può integrare il periculum in mora necessario alla sospensione del diniego di riconoscimento del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4216/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →