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Ordinanza

Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - Del provvedimento prot. n. 69005/2026 del 22.04.2026 della Guardia di Finanza, Scuola Alpina, Ufficio del Personale, Addestramento e Studi, avente ad oggetto la domanda di riammissione alla ferma e contestuale reintegrazione nel grado – Aviere Casertano Antonietta; - Della determina di proscioglimento, prot. n. 64176/2026, della Guardia di Finanza, Scuola Alpina, Ufficio del Personale, Addestramento e Studi; - di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale; nonchè per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente alla riammissione alla ferma ed alla contestuale reintegrazione nel grado, con contestuale disapplicazione della Direttiva Interna al paragrafo 24.

Giustizia amministrativa202607221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di riammissione alla ferma e contestuale reintegrazione nel grado, nonché determina di proscioglimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Guardia di finanza relativo alla domanda di riammissione alla ferma e contestuale reintegrazione nel grado, nonché la determina di proscioglimento e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto alla riammissione e alla reintegrazione, con disapplicazione della direttiva interna richiamata dall’amministrazione. La censura cautelare muoveva dall’asserita applicabilità dell’art. 962 del d.lgs. n. 66/2010 alla propria posizione, sebbene la ricorrente fosse già allieva finanziere e non avesse acquisito la qualità di allieva ufficiale o sottufficiale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’art. 962 del d.lgs. n. 66/2010 disciplini un’ipotesi eccezionale e derogatoria di riammissione alla ferma prefissata, limitata ai volontari prosciolti dalla ferma perché vincitori di concorsi per il reclutamento nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali. In applicazione dell’art. 14 delle preleggi, tale disciplina non è estensibile analogicamente a fattispecie diverse. Poiché la ricorrente non risultava avere acquisito la qualità di allieva ufficiale o sottufficiale, mancava un presupposto indefettibile per l’applicazione della norma. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto, in sede cautelare, conforme alla disciplina primaria; il richiamo alla direttiva interna è stato considerato meramente ricettivo del contenuto legislativo e non contrario al principio di gerarchia delle fonti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 962 d.lgs. n. 66/2010

    disciplina un’ipotesi eccezionale e derogatoria di riammissione alla ferma prefissata, limitata ai volontari prosciolti dalla ferma in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali

    La norma ha ambito applicativo tassativo e non può essere estesa analogicamente a soggetti o situazioni diversi da quelli espressamente contemplati.

  • art. 14 preleggi

    impossibilità di estenderne l’applicazione, in via analogica, ad ipotesi diverse

    Le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; la disciplina derogatoria sulla riammissione non è quindi applicabile analogicamente alla posizione di un’allieva finanziere priva della qualità di allieva ufficiale o sottufficiale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per l’assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La disciplina eccezionale e derogatoria che consente la riammissione alla ferma prefissata deve essere applicata nei soli casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa analogicamente a fattispecie soggettivamente o oggettivamente diverse.
  • Ai fini dell’applicazione dell’art. 962 del d.lgs. n. 66/2010, costituisce presupposto indefettibile l’acquisizione della qualità di allievo ufficiale o sottufficiale, non essendo sufficiente la precedente qualità di allievo finanziere.
  • Una direttiva interna che si limiti a recepire il contenuto della disciplina legislativa primaria non viola il principio di gerarchia delle fonti; la sua illegittimità non può essere desunta dal solo fatto che essa disciplini la procedura amministrativa di riammissione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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