Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità, previa sospensione, della delibera del DD ASL Avellino n.483/26, del DD Regione Campania n.162/25 e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o conseguenziale; nonchè per la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti, accordi e/o convenzioni stipulati con la controinteressata; e per l’annullamento, ex art. 116 cpa, della nota/pec regionale del 05/06/26 di diniego parziale implicito di accesso; nonchè per la declaratoria di illegittimità del silenzio diniego sull’istanza di accesso del 29.04.2026 e per l’accertamento del diritto all'ostensione, con condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale implicito e silenzio-diniego sull’istanza di accesso alla documentazione relativa all’accreditamento istituzionale e all’attribuzione del tetto di spesa a una struttura sanitaria concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti regionali e dell’ASL relativi all’accreditamento istituzionale di una struttura concorrente per prestazioni di diagnostica per immagini e all’attribuzione alla stessa di un tetto di spesa provvisorio per l’anno 2026. Con il medesimo ricorso ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il diniego parziale implicito comunicato dalla Regione e contro il silenzio-diniego dell’ASL sulla richiesta di accesso del 29 aprile 2026. L’istanza riguardava gli atti del procedimento di accreditamento, tra cui l’istanza e gli allegati, la relazione finale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante, pareri, verbali di verifica e sopralluogo, provvedimenti conclusivi, convenzioni o accordi, nonché gli atti relativi all’attribuzione del budget 2026, inclusi riparti, tabelle, allegati tecnici, schede di budget e atti di programmazione richiamati. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per arbitrarietà, sostenendo la sussistenza dei presupposti dell’accesso difensivo e, quanto all’accesso civico generalizzato, l’illegittimità del difetto di motivazione. Ha rappresentato che l’ostensione era necessaria per verificare la correttezza dell’istruttoria e tutelare la propria posizione contro l’accreditamento della struttura concorrente operante nella medesima branca e area territoriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. Ha ritenuto che l’istanza individuasse in modo sufficientemente preciso la documentazione richiesta e illustrasse adeguatamente il nesso di strumentalità necessaria tra gli atti e la tutela giurisdizionale della posizione della società concorrente. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 4/2021, il Collegio ha escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso debbano valutare anticipatamente l’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l’assoluta e radicale mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso. Ha inoltre rilevato che la controinteressata, informata ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006, non aveva formulato opposizione e che non risultavano coinvolti dati soggetti a riservatezza rafforzata. Ha quindi ordinato alla Regione Campania e all’ASL Avellino, ciascuna per quanto di competenza e al netto dei documenti eventualmente già esibiti, di ostendere la documentazione richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. L’esame della domanda cautelare di annullamento degli atti di accreditamento è stato rinviato a una successiva camera di consiglio fissata per il 17 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale impone la verifica dell’interesse qualificato e del collegamento tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
in materia di accesso difensivo ... si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive ... poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare
L’accesso difensivo richiede la specifica allegazione del nesso di strumentalità necessaria; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente al giudice amministrativo di ordinare l’esibizione dei documenti quando il diniego o il silenzio dell’amministrazione risultino illegittimi.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013
Le disposizioni sono state invocate con riferimento all’accesso civico generalizzato e al relativo obbligo di motivazione del diniego.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
La comunicazione alla controinteressata è stata effettuata; l’assenza di opposizione è stata valorizzata dal TAR nel ravvisare l’obbligo ostensivo.
Massime di principio
- L’istanza di accesso difensivo è sufficientemente motivata quando identifica la situazione giuridica da tutelare, espone concretamente l’utilità della documentazione per tale tutela e individua con adeguata precisione gli atti richiesti.
- Nel giudizio di accesso, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio principale; tale valutazione compete al giudice investito di quest’ultimo, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive o l’uso manifestamente pretestuoso dell’accesso.
- L’accesso difensivo può essere riconosciuto a un operatore economico che intenda verificare la correttezza dell’istruttoria relativa all’accreditamento e al budget assegnati a una struttura concorrente operante nella medesima branca e area territoriale, quando il collegamento con la tutela giurisdizionale sia concretamente illustrato.
- In assenza di dati sensibili o supersensibili e in mancanza di opposizione motivata del controinteressato, le amministrazioni non possono sottrarsi all’obbligo di ostensione della documentazione amministrativa richiesta per finalità difensive, nei limiti della competenza e dei documenti esistenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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