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Ordinanza

Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n. -OMISSIS- contenente l'indicazione di 16,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di parent training e supervisione, per la durata di sei mesi, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi compresa la relazione dell’Asl datata -OMISSIS-se e in quanto lesiva degli interessi della minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; e PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore;

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’ASL di Avellino che prevedeva 16,50 ore settimanali di trattamento ABA per sei mesi, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale sull’autismo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori della minore hanno impugnato il Progetto di vita personalizzato predisposto dall’ASL di Avellino, nella parte in cui riconosceva 16,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di parent training e supervisione, per sei mesi. Hanno inoltre contestato alcune delibere dell’ASL e il PDTA regionale per la presa in carico globale dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. È stato chiesto l’accertamento del diritto della minore a ottenere a carico del Servizio sanitario nazionale almeno 25 ore settimanali di trattamento ABA, tre ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e parent training fino al compimento del diciottesimo anno, nonché la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle spese sostenute. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulle domande cautelari o di accertamento. Ha accolto l’istanza del CTU, che aveva rappresentato l’avvenuto svolgimento del primo incontro, il fallimento del tentativo di conciliazione e l’impossibilità, per comprovati motivi organizzativi della famiglia, di proseguire le operazioni peritali prima del 20 agosto 2026. È stata quindi concessa una proroga di 30 giorni e sono stati fissati nuovi termini: 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la trasmissione alle parti dello schema di relazione, 15 giorni successivi per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e ulteriori 15 giorni per il deposito della relazione finale, con presa di posizione del CTU sulle osservazioni ricevute. L’udienza pubblica di discussione del merito è stata rinviata al 12 gennaio 2027. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari della minore e dei genitori in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo riguarda la tutela dei dati relativi alla salute della minore.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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