Cassazione Penale, Sentenza n. 8961/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 341-bis cod. pen., contestando che non fosse stato provato: (i) che le frasi offensive e minacciose fossero state pronunciate alla presenza di più persone e da queste percepite nel loro contenuto offensivo; (ii) che l'imputato avesse agito con il dolo specifico di offendere il pubblico ufficiale (ovvero che le espressioni non fossero rivolte all'interlocutore come 'uomo comune'); (iii) che la Corte territoriale avesse violato le norme sugli accertamenti testimonali (artt. 192 e 546 c.p.p.) e non avesse adeguatamente valutato la testimonianza di un teste favorevole; (iv) che fosse stata omessa la replica a una memoria difensiva (richiamando artt. 121 e 125 c.p.p. e art. 111 Cost.); (v) che la pena non fosse stata adeguatamente ridotta alla luce della vicenda e della personalità del reo (artt. 132 e 133 c.p.). La condotta contestata riguardava, in concreto, frasi proferite il 6 agosto 2011 all'indirizzo del maresciallo Mirko Granocchia, tra cui: "che senza la divisa addosso sarebbe stata una persona insignificante; che prima o poi ci sarebbe stato un incontro in cui l'avrebbe pagata cara; che un giorno avrebbe capito cosa significa incontrare davvero un uomo per strada, e che allora non ci sarebbero stati colleghi a difenderlo né una divisa a proteggerlo", nonché l'insistenza a parlare in privato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero volti a impugnare la valutazione di merito e quindi non ammissibili per fornire censure diverse da quelle consentite in Cassazione; ha confermato che la sentenza impugnata conteneva motivazione esaustiva e logica, ritenendo provato il carattere oltraggioso e minatorio delle frasi, il dolo generico necessario e che le offese erano state rivolte alla presenza di più persone, come descritto dalle testimonianze attendibili (persona offesa e carabiniere Podda). Ha considerato manifestamente infondati sia il motivo relativo alla presunta omissione di replica alla memoria difensiva (ricordando che l'omessa menzione non determina di per sé nullità ed esistono puntuali risposte in motivazione), sia quello circa la mancata riduzione della pena, poiché la Corte territoriale ha motivato l'applicazione della pena anche in ragione della pessima personalità dell'imputato e dei precedenti specifici, parametri legittimi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare il reato di offesa a pubblico ufficiale in luogo pubblico o aperto al pubblico: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (offesa, luogo pubblico, destinatario pubblico) e il dolo generico richiesto.
Richiama i limiti della rilevanza delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto le deposizioni che attestavano la presenza di più persone attendibili e decisive ai fini della ricostruzione.
Norma relativa all'appello e agli effetti della prova: la censura difensiva su presunte violazioni procedurali relative alle prove è stata considerata come rivolta a rimettere in discussione la valutazione di merito, non ammissibile in Cassazione nei termini proposti.
Riferimento formale nell'ambito delle censure per violazione del diritto di difesa; la Corte ha osservato che l'omessa menzione di una memoria non costituisce automaticamente nullità quando la decisione dimostra di aver affrontato le questioni rilevanti.
Richiamata in relazione al diritto di difesa e alla necessità di valutare le memorie difensive; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni fossero state comunque affrontate nella motivazione.
art. 111 Cost.
Invocata dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte ha sancito che non sussiste violazione costituzionale laddove la motivazione di merito dà risposta alle questioni dedotte.
Norme sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la mancata riduzione della pena in ragione della pessima personalità e dei precedenti dell'imputato, parametri rilevanti ai fini del rispetto dei criteri di determinazione della pena.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020, n. 137 e successive proroghe (richiami normativi processuali)
Norme procedurali eccezionali richiamate per la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con modalità introdotte durante il periodo emergenziale; la Corte ha precisato il richiamo formale dell'iter processuale adottato.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 341-bis c.p. richiede che le offese siano rivolte a un pubblico ufficiale e pronunciate in luogo pubblico o aperto al pubblico; è sufficiente il dolo generico di offendere il pubblico ufficiale quando le circostanze dimostrino che il soggetto era consapevole della natura pubblica dell'interlocutore.
- La prova della presenza di più persone e dell'avvenuta percezione dell'offesa può essere fornita attraverso deposizioni testimoniali concordanti; la valutazione di credibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito e la Cassazione non rivede i fatti se non in presenza di vizi procedurali o violazioni di legge.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie si risolvono in censure di merito non ammissibili in Cassazione se non fondate su violazioni di diritto specifiche.
- L'omessa menzione formale di una memoria difensiva nella motivazione non determina automaticamente nullità del provvedimento: occorre verificare se la decisione abbia comunque dato risposta alle questioni dedotte, così da non ledere il diritto di difesa.
- La determinazione della pena è soggetta a discrezionalità del giudice di merito; la richiesta di riduzione in Cassazione necessita di ragioni concrete che dimostrino vizio di motivazione o illogicità nell'applicazione dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., non meramente una diversa valutazione politica della pena.
- Le impugnazioni devono essere strutturate su censure di diritto e non su una semplice richiesta di diversa interpretazione delle prove: per ottenere accoglimento è necessario evidenziare errori giuridici, vizi procedurali o mancanze motivazionali rilevanti.
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