Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un credito, da qualificare come prededucibile e privilegiato, relativo al compenso per la redazione di una perizia giurata di stima delle partecipazioni sociali detenute dalla società poi fallita. La prestazione era stata svolta in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, liquidandolo in misura inferiore a quella domandata; il professionista aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., ma il tribunale l’aveva respinta. Con il ricorso per cassazione egli denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 12 disp. prel., dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 31 d.m. 2 settembre 2010, n. 169, sostenendo che, nella stima di partecipazioni sociali non quotate, l’art. 31, comma 2, lett. c), rinvia alle aliquote della lett. b) e che quindi, per determinare il compenso, occorrerebbe sommare attività e passività, applicando poi tali aliquote sulla somma. La tesi accolta dai giudici di merito, invece, limitava il rinvio alle sole percentuali/aliquote della lett. b), prendendo come base di calcolo il valore delle quote sociali oggetto di valutazione, cioè il valore netto della partecipazione e non la sommatoria di attività e passività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preferibile, sul piano letterale e sistematico, l’interpretazione dell’art. 31 del d.m. n. 169/2010 seguita dal tribunale: la valutazione delle partecipazioni sociali non quotate va compensata applicando le aliquote della lett. b) al valore delle quote sottoposte a stima, non all’ammontare complessivo di attività e passività come per la valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni. La Corte ha osservato che la separazione in due distinte disposizioni segnala la diversità dei criteri di liquidazione e che il minimo tariffario previsto non è irragionevole neppure se la partecipazione abbia valore nullo o negativo, perché il regolamento opera in mancanza di diverso accordo tra le parti e resta sempre possibile pattuire un compenso diverso o far valere il criterio di adeguatezza ex art. 2233, comma 2, c.c. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento, poiché la Corte ha risolto la controversia sul criterio di interpretazione della tariffa professionale.
art. 12 disp. prel.
Richiamato dal ricorrente per l’interpretazione della norma regolamentare; la Corte ha valorizzato il dato letterale e sistematico per preferire l’interpretazione del fallimento e dei giudici di merito.
Il regolamento tariffario opera in mancanza di diverso accordo tra le parti; in ogni caso il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
art. 31 d.m. 2 settembre 2010, n. 169
comma 2, lett. b) e lett. c)
Per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, gli onorari di cui alla lett. b) si applicano con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione, cioè al valore delle quote stimate, e non all’ammontare complessivo di attività e passività.
art. 98 legge fall.
Norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista.
art. 99 legge fall.
Norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del professionista, quando una tariffa distingue espressamente tra la valutazione di aziende/patrimoni e la valutazione di partecipazioni sociali, il rinvio alle regole dell’una categoria non consente di estendere automaticamente anche il diverso parametro di base di calcolo previsto per l’altra.
- L’interpretazione di un testo tariffario va svolta valorizzando insieme il dato letterale e la struttura sistematica della disciplina: la presenza di disposizioni separate per fattispecie diverse è indice di criteri di liquidazione non sovrapponibili.
- Il compenso professionale regolamentare opera in assenza di un accordo diverso tra le parti; il professionista può quindi tutelarsi con una pattuizione specifica quando l’incarico presenti valori attesi modesti, nulli o negativi.
- La previsione di un compenso minimo inderogabile non è di per sé irragionevole anche se il valore stimato dell’oggetto dell’attività sia nullo o negativo, poiché assicura comunque una remunerazione minima della prestazione resa.
- Quando il ricorso per cassazione investe esclusivamente la conformità a tariffa della liquidazione del compenso e non l’adeguatezza sostanziale del compenso medesimo, l’argomento fondato sull’asserita sproporzione rispetto al lavoro svolto non è decisivo se la base normativa di calcolo è corretta.
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