Cassazione Penale, Sentenza n. 4923/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Contestazioni principali: 1) mancata e insufficiente valutazione dei fatti sopravvenuti ex art. 299 c.p.p., in particolare l'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore Mantella (sostenendo che fosse ristretto nel periodo rilevante e quindi inattendibile), l'utilizzazione della somma di denaro depositata (25.000 euro) e l'assenza di elementi per configurare l'intestazione fittizia; 2) carenza di elementi indicati per integrare il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; 3) omissione nel considerare come fatto nuovo la riqualificazione nei confronti di altro coimputato da 416-bis a concorso esterno e la conseguente sostituzione della misura cautelare a suo carico; 4) mancata considerazione delle condizioni di salute del ricorrente come fattore attenuante delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il Tribunale d'appello ha correttamente applicato il principio per cui, nell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca/modifica di misura cautelare, il giudice non è tenuto a riesaminare integrale il quadro probatorio ma solo a valutare l'eventuale portata risolutiva di fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari. Il Tribunale ha rilevato che le censure erano reiterazioni di argomentazioni già esaminate in precedenti istanze e non costituivano novità significative. In particolare: Mantella aveva riacquistato la libertà dopo il 2007 e, sino al 2016, era rimasto inserito negli ambiti della criminalità organizzata, per cui la sua precedente detenzione non rende automaticamente inattendibili le sue dichiarazioni; i 25.000 euro non risultavano investiti nella costruzione della 'Casa del pulito', che, sebbene formalmente intestata, era controllata dalla 'ndrangheta; la riqualificazione a favore di un altro coimputato non incide automaticamente sulle esigenze cautelari del singolo imputato, che vanno valutate individualmente (anche alla luce della presunzione normativa di gravità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.); le generiche deduzioni sulle condizioni di salute non erano sufficientemente specifiche da dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la sentenza sottolinea l'esigenza di indicare elementi probatori specifici per la sua configurazione e ricorda che la partecipazione attiva e ripetuta nei contatti e nelle decisioni del sodalizio integra indizi di partecipazione stabile.
Norma indicata fra le imputazioni per le quali il ricorrente è indagato; non viene approfondita nel provvedimento ma contestata nell'ambito del quadro indiziario complessivo.
Norma che disciplina la rilevanza dei fatti sopravvenuti; la Corte ricorda che in sede d'appello il giudice valuta se i fatti nuovi siano idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato i suoi motivi su inosservanza di norme e vizio di motivazione, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili per carenza di novel facts rilevanti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione normativa che, per il reato associativo di tipo mafioso, fa ritenere adeguata la custodia in carcere sotto il profilo delle esigenze cautelari; ciò ha inciso sul giudizio di non idoneità a sostituire la misura per l'indagato.
Massime di principio
- In un appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare ex novo la fondatezza della misura, ma valuta se siano emersi fatti nuovi, sopravvenuti o preesistenti, che possano modificare significativamente il quadro probatorio o le esigenze cautelari.
- La detenzione pregressa di un collaboratore non determina automaticamente l'inattendibilità delle sue dichiarazioni; va valutata la continuità dei rapporti e il contesto temporale fino alla scelta di collaborare.
- La disponibilità di somme di denaro o la formalità dell'intestazione di un'attività devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo: il mero possesso di denaro non prova di per sé l'investimento nell'attività o la reale titolarità quando l'organizzazione criminale gestisca di fatto l'impresa.
- La riqualificazione o la sostituzione della misura cautelare riferita a un coimputato può costituire fatto nuovo, ma non comporta automaticamente la modifica della misura per gli altri: le esigenze cautelari vanno valutate individualmente.
- Deduzioni generiche o vaghe, come affermazioni non specificate sulle condizioni di salute, non sono sufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorre documentazione e collegamento causale chiaro tra lo stato di salute e l'insorgere dell'inesistenza delle esigenze cautelari.
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