Cassazione Penale, Sentenza n. 18635/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione (escavatore e vangatrice) e sollevava molteplici censure: 1) violazione di legge (art. 493, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla dichiarazione di inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese dal difensore; 2) violazione di legge (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per ricettazione; 3) vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Vincenzo Picariello; 4) mancata considerazione di prove favorevoli al ricorrente; 5) violazione di legge (art. 581 c.p.p., art. 712 c.p.) e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta. Tuttavia il procedimento di cassazione è stato svolto (e deciso) principalmente sulla base di un difetto di legittimazione del ricorrente a proporre il ricorso in proprio, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto "personalmente" dall'imputato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla modifica normativa (legge n. 103/2017 e interpretazione delle Sezioni Unite). È stato espresso il principio che la sottoscrizione autenticate da un avvocato cassazionista non supplisce all'obbligo: il ricorso personale resta inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. Le questioni sostanziali sul merito (valutazione delle prove, qualificazione giuridica, inutilizzabilità del verbale) non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità formale.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione determina inammissibilità del ricorso.
legge n. 103/2017 (modifica artt. 571 e 613 c.p.p.)
Ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, restringendo la possibilità di proporre il ricorso personalmente.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 493, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni del difensore; la Corte non ha esaminato la questione nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norma penale sulla ricettazione, oggetto del motivo di ricorso volto a contestare la sussistenza degli elementi del reato; non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità formale.
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili procedurali/di qualificazione giuridica; non oggetto di valutazione sostanziale nella decisione per inammissibilità.
Citato dal ricorrente nella contestazione della qualificazione giuridica della condotta; la Corte non si è pronunciata sul merito.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Richiamata per consolidare il principio che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente e che la sottoscrizione deve essere apposta da difensori iscritti nell'albo speciale; la giurisprudenza è stata invocata per motivare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: occorre la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (obbligo introdotto dalla legge n. 103/2017).
- La mancata osservanza dell'obbligo formale di firma determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- La sottoscrizione autenticata da un avvocato cassazionista non supplisce all'assenza della firma del difensore iscritto nell'albo speciale: l'autenticazione non cura l'inammissibilità.
- L'inammissibilità può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda (Cassa delle ammende).
- In situazioni simili è essenziale rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato alla cassazione per evitare la perdita del diritto di impugnare e le sanzioni economiche connesse all'inammissibilità formale.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali, le questioni di merito rimangono aperte solo qualora sia possibile un rimedio procedurale (es. nuova proposizione del ricorso nei termini e con i requisiti prescritti).
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