Cassazione Penale, Sentenza n. 25299/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (Corte d'Appello di Napoli, 1/4/2021) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione contestando che la Corte territoriale avesse ritenuto irrilevanti due elementi posti a fondamento della revisione: a) il cosiddetto "giudicato cautelare" (annullamento del sequestro preventivo su un immobile) che, secondo il ricorrente, contrasterebbe con i fatti accertati in sentenza e smentirebbe le dichiarazioni del collaboratore Aieta; b) nuove risultanze probatorie, quali il dissequestro della società "Penta immobiliare" e le dichiarazioni del collaboratore De Magistris, che a suo avviso proverebbero l'assenza di coinvolgimento del Volpe e la riconducibilità delle condotte a terzi; si censurava altresì la mancata valutazione specifica delle dichiarazioni del De Magistris.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: il "giudicato cautelare" non possa integrare il contrasto di giudicati previsto dall'art. 630 c.p.p. (poiché le pronunce cautelari non sono sentenze penali irrevocabili né accertano la responsabilità penale); le valutazioni divergenti sulle dichiarazioni dei collaboratori non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. se tali dichiarazioni erano già state esaminate nel giudizio di merito; le dichiarazioni del De Magistris erano già state oggetto di valutazione nelle decisioni precedenti e, quindi, non rilevavano come prova sopravvenuta o non valutata. Per questi motivi la richiesta di revisione è stata ritenuta mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati e manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; indica la fattispecie per la quale il Volpe è stato condannato; contestazione di revisione volta a sovvertire la responsabilità accertata ai sensi di questa disposizione.
art. 630, comma 1, lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina i casi di revisione: lett. a) richiede contrasto con sentenze penali irrevocabili (esclude pronunce cautelari), lett. c) concerne le "prove nuove" (sopravvenute o non valutate nel processo) idonee a mettere in dubbio il giudicato. La Corte ha applicato tale norma restringendo l'ammissibilità della revisione ai soli casi previsti e ritenendo irrilevanti provvedimenti cautelari e prove già esaminate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 4, n. 18196/2013; Sez. 2, n. 19648/2021; Sez. 2, n. 23890/2021; Sez. 5, n. 12763/2020; Sez. 4, n. 1149/2005
Precisa criteri sull'ammissibilità della revisione (es. manifestità dell'infondatezza), sul valore probatorio delle dichiarazioni di collaboratori e sui limiti della motivazione giudiziaria (non è necessario rispondere puntualmente a ogni deduzione se il rigetto risulta dalla motivazione complessiva). Tale giurisprudenza è stata utilizzata per motivare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le pronunce cautelari (sequestri, annullamenti cautelari, decisioni del riesame in materia cautelare) non costituiscono sentenze penali irrevocabili e quindi non possono, di per sé, fondare il contrasto di giudicati utile per la revisione ex art. 630 c.p.p.
- Perché una circostanza o una dichiarazione costituisca "prova nuova" ai fini della revisione, essa deve essere sopravvenuta alla sentenza definitiva ovvero non essere stata in alcun modo valutata (neppure implicitamente) nel giudizio che ha portato alla condanna.
- La mera divergenza di valutazione tra provvedimenti o fra giudici su dichiarazioni di collaboratori non basta a qualificare tali dichiarazioni come nuova prova se erano già conosciute e valutate nel processo originario.
- Il giudice non è obbligato a confutare punto per punto ogni deduzione difensiva; è invece sufficiente che la motivazione complessiva dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le ragioni che hanno formato il convincimento.
- Le istanze di revisione che si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi già esaminati sono soggette a pericolo di inammissibilità per manifesta infondatezza e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. ammenda).
- Chi prospetta una revisione deve quindi documentare con chiarezza che le prove siano effettivamente nuove o che fatti rilevanti non furono in alcun modo acquisiti o valutati nel giudizio definitivo, e dimostrare la concreta idoneità di tali elementi a istituire un ragionevole dubbio sul giudicato.
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