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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25184/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/06/2022 che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. con cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione non solo tra le fattispecie associative (art. 416-bis c.p.) ma anche tra tali fattispecie associative e i reati- fine (in particolare quelli disciplinati dagli artt. 56 e 629 c.p.) contestati nelle tre sentenze irrevocabili. Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che i reati-fine fossero teleologicamente e ab origine connessi al vincolo associativo (reato permanente/progressivo) e pertanto dovessero essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, con conseguente applicazione degli aumenti di pena previsti

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'ordinanza circa l'esistenza o meno di un unico disegno criminoso tra il reato associativo ex art. 416-bis e il reato disciplinato dagli artt. 56 e 629 c.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto. Ha inoltre statuito che al nuovo giudizio non può partecipare il medesimo giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato associativo; la questione è se i reati-fine commessi avvalendosi dell'associazione si considerino teleologicamente connessi e quindi suscettibili di continuazione con il reato associativo; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice dell'esecuzione valuti specificamente l'esistenza di un unico disegno criminoso tra 416-bis e i reati-fine

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione per l'applicazione della disciplina del reato continuato; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione debba motivare puntualmente sulla richiesta e non limitarsi a richiamare la pronuncia del giudice della cognizione se questa non ha affrontato lo specifico aspetto dedotto

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione: la censura denunciava violazione dell'obbligo di motivazione, per omissione del necessario confronto con la specifica istanza di continuazione tra reato associativo e reati-fine

  • artt. 56 e 629 cod. pen.

    Reati-fine (es. estorsione/rapina) che risultano contestati con il reato associativo; la Corte ha rilevato l'insufficiente motivazione circa l'esistenza di un comune disegno criminoso tra tali reati e l'416-bis, rinviando la valutazione al giudice dell'esecuzione

  • art. 9 Legge 27 dicembre 1956, n.1423

    art. 9 L. 27/12/1956 n.1423

    Norma richiamata nelle pronunce di merito come aggravante/recidiva o collegamento contestuale; la Corte ha evidenziato che la cognizione sulla continuazione era stata parzialmente affrontata (continuazione riconosciuta con taluni capi) ma non in riferimento a tutti i reati-fine dedotti

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Norma sull'aumento per più delitti o circostanze obiettive; nella sentenza di merito è stata utilizzata nella quantificazione della pena, come indicato nel provvedimento impugnato

  • Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183

    Corte Cost., 3/7/2013 n.183

    Ha dichiarato incostituzionali parti delle norme processuali che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio dello stesso giudice che aveva pronunciato sul primo provvedimento; la Corte qui applica quel principio disponendo che il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio

Massime di principio

  • L'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. deve indicare chiaramente quali reati si vuole vedere riuniti per continuità e su quale base teleologica o progettuale: il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare specificamente sulla connessione tra il reato associativo e i reati-fine, non potendo limitarsi a richiamare pronunce antecedenti che non abbiano esaminato lo stesso profilo
  • La qualificazione di reato "progressivo" dell'416-bis non esclude a priori la possibilità di riconoscere la continuazione con reati-fine; ciò dipende da un accertamento fattuale sulla sussistenza di un unico disegno criminoso o di una programmazione unitaria degli illeciti
  • La mera distanza temporale tra gli episodi non è, di per sé sola, idonea a escludere la continuazione se sussiste prova che i reati sono stati concepiti come parti di un piano unitario o commessi avvalendosi della struttura permanente dell'associazione
  • Se il giudice della cognizione ha deciso in punto di pena o in ordine alla qualificazione dei reati senza affrontare la specifica richiesta di continuazione sollevata in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione non può semplicemente ritenere la questione preclusa: deve pronunciarsi nuovamente e motivare
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non può partecipare al nuovo giudizio, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.183/2013)

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