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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25181/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2022 che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne per truffa (art. 640 c.p.) e aveva rideterminato la pena finale con aumenti per i reati satellite. Il ricorrente censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81, comma 2, c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizi di motivazione nella quantificazione degli aumenti, sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena relativa a un decreto penale oltre la misura già fissata dal giudice della cognizione, e non ha chiarito se abbia tenuto conto delle riduzioni di pena legate a particolari riti per alcuni reati satellite.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia sul solo punto della quantificazione degli aumenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre la misura fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile (richiamata la sentenza Sez. U. Nocerino). Ha dichiarato illegittimo l'aumento di 2 mesi e 200 euro di multa applicato per il reato punito con decreto penale che in sede cognitiva era stato convertito in una multa di 4.500 euro in sostituzione di 2 mesi e una multa di 50 euro. Ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha chiarito se abbia considerato le riduzioni per il rito applicate a taluni reati. Ha disposto che al nuovo giudizio non possa partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione agisce per rideterminare il trattamento sanzionatorio ma è limitato nel potere di modificare le pene fissate dal giudice della cognizione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla quantificazione degli aumenti: impone limiti alla cumulazione/quantificazione delle pene che devono rispettare le pronunce già definitive del giudice della cognizione.

  • artt. 666 e ss. cod. proc. pen.

    Queste norme regolano il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato il modello processuale secondo cui il giudice dell'esecuzione è vincolato dall'ambito della domanda e dal principio devolutivo.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in paragone: nel giudizio di merito l'appello può graduare le pene entro il limite massimo; tale potere non spetta al giudice dell'esecuzione.

  • Sez. U., Sentenza n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Giurisprudenza della Corte di cassazione che stabilisce il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 03/07/2013

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che non impedivano al medesimo giudice di partecipare al nuovo giudizio dopo annullamento di ordinanza sul reato continuato; da ciò deriva il divieto che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata partecipi al giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione ex art. 671 c.p.p., non può aumentare la pena per i reati-satellite oltre la misura già fissata dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili.
  • La determinazione degli aumenti deve essere motivata singolarmente e deve tener conto delle specifiche pene già inflitte (comprese le conversioni e le sostituzioni operate con decreti penali) e delle eventuali riduzioni concesse per i diversi riti.
  • Se il giudice dell'esecuzione non chiarisce il criterio di calcolo degli aumenti o eccede i limiti delle condanne definitive, il provvedimento è annullabile e va rimesso a nuovo giudizio.
  • Nel nuovo giudizio di rinvio non può partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata, secondo la giurisprudenza costituzionale, per garantire imparzialità.
  • Il principio devolutivo vale anche in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione è vincolato all'ambito della domanda e non può introdurre peggioramenti non richiesti e non sollecitati dall'accusa.

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