Cassazione Penale, Sentenza n. 25185/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso l'ordinanza del 16/11/2022 deducendo due profili: 1) nullità/irregolarità della notifica dell'ordine di esecuzione del 11/10/2022 per mancata notificazione al difensore di fiducia nominato in fase di cognizione (avv. Gino Vergari), con la prospettazione che la notifica doveva essere effettuata a quest'ultimo e non al difensore d'ufficio; 2) mancato computo del periodo di presofferto scontato agli arresti domiciliari dal 7/04/2021 al 13/10/2022 e quindi errata determinazione della pena residua da espiare.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata del 16/11/2022 con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame limitatamente alla questione del computo del periodo di presofferto. La Corte ha ritenuto fondate le doglianze in ragione di un vizio procedurale diverso da quello prospettato dal ricorrente: il giudice dell'esecuzione, pur avendo tenuto regolare udienza camerale il 4/11/2022, ha acquisito successivamente agli atti (su richiesta propria) una nota della Procura integrativa circa il presofferto, senza dare alla difesa la possibilità di svolgere deduzioni su tale documento; pertanto il provvedimento del 16/11/2022 è stato emesso in violazione del principio del contraddittorio e affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Quanto al primo profilo (notifica al difensore di fiducia), la Corte ha richiamato che la questione era già stata decisa separatamente nel provvedimento dell'11/11/2022, rimasto non impugnato, sicché quella questione è preclusa nell'attuale giudizio.
Norme richiamate
art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
L'ordine di esecuzione non sospeso ai sensi di tale disposizione implica che la nomina del difensore effettuata nella fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva; pertanto la difesa di fiducia nominata in cognizione non è necessariamente efficace in esecuzione salvo le deroghe previste dal comma 5.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di estendere la nomina del difensore anche alla fase esecutiva in casi specifici; la Corte ha richiamato tale comma come deroga alla regola generale dell'art. 656, comma 9.
Principio del contraddittorio (giurisprudenza consolidata)
La giurisprudenza richiede che ogni acquisizione documentale determinante la decisione sia portata a conoscenza delle parti e sia suscettibile di deduzioni difensive; l'acquisizione fuori udienza di documenti determinanti senza consentire alla difesa di replicare integra una nullità assoluta dell'atto decisorio.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, Sent. n. 23734/2020; Sez. 1, n. 5203/1994; Sez. 2, n. 879/2003; Sez. 1, n. 24095/2009; Sez. 1, n. 52520/2017 ecc.)
Richiami giurisprudenziali che confermano i principi sulla inefficacia della nomina difensiva di fiducia per la fase esecutiva salvo deroga e sulla nullità assoluta per violazione del contraddittorio quando il giudice acquisisce documenti decisivi dopo l'udienza senza consentire deduzioni.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione acquisisce documenti decisivi dopo l'udienza camerale senza darne preventiva conoscenza alle parti e senza consentire deduzioni difensive, il provvedimento risultante è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
- La nomina del difensore di fiducia in fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva quando l'ordine di esecuzione non è sospeso (art. 656 c.9 c.p.p.); occorre valutare se sussista la deroga di cui al comma 5 per ritenere efficace la nomina anche in esecuzione.
- Se il giudice risolve questioni diverse in provvedimenti separati, la mancata impugnazione del primo provvedimento preclude di solito la riproposizione delle stesse questioni nel successivo giudizio d'appello o ricorso contro il secondo provvedimento.
- Le obiezioni sul computo del presofferto richiedono che la difesa abbia avuto concreta possibilità di contestare i documenti o gli accertamenti posti a fondamento del computo; in mancanza di tale possibilità il giudice dovrà riaprire il contraddittorio o riemettere la decisione.
- La nullità per violazione del contraddittorio è tale da imporre l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio sul punto interessato, senza che ciò comporti necessariamente la rinnovazione di questioni già decise in provvedimenti non impugnati.
- In procedure esecutive, le parti e i difensori devono vigilare sullo stato degli atti e, qualora il giudice acquisisca integrazioni documentali su sua richiesta, richiedere formalmente la riapertura del contraddittorio se non sono state messe in condizione di replicare.
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