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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25187/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione tra due decisioni irrevocabili: 1) sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro del 19/04/2001 (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 — detenzione/traffico di stupefacenti) e 2) sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del 14/01/2016 (irrevocabile 11/12/2018) per reati associativi aggravati ex art. 416-bis e relativi reati-fine commessi in anni successivi. Giungato sosteneva che il fatto di spaccio (sentenza 1) fosse parte del medesimo contesto mafioso e del medesimo disegno criminoso emerso nella sentenza 2, richiamando atti processuali (richiesta di rinvio a giudizio, ordinanza di custodia, il procedimento "Heracles") e chiedeva anche il computo in fungibilità di un periodo di detenzione cautelare e l'individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi (art. 4-bis). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato le istanze ritenendo assente l'unicità del disegno criminoso e dichiarando il non luogo a provvedere sulla richiesta di computo per mancata istanza al pubblico ministero.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che non sussisteva un unico disegno criminoso tra i fatti delle due sentenze: il reato di cui alla sentenza del 2001 non risultava aggravato dal metodo o dalla finalità mafiosa, fu commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio e con modalità diverse; inoltre la distanza temporale tra i fatti (1999-2001 vs reati del 2006-2010) ostava a ritenere una programmazione unitaria. Quanto alla domanda di computo in fungibilità, la Corte ha osservato che l'art. 657 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero la competenza ad agire d'ufficio o su istanza e non essendo stata presentata istanza il giudice ha disposto il non luogo a provvedere. La richiesta di individuazione della porzione di pena relativa ai reati ostativi è risultata irrilevante perché conseguente solo a un eventuale accoglimento della continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento al reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti: nel caso concreto il capo di imputazione contestato al ricorrente non era aggravato da finalità o metodo mafioso, elemento che ha impedito di ricondurre quel fatto al sodalizio mafioso giudicato nella sentenza successiva.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la decisione richiama il principio che i reati-fine collegati all'associazione possono essere considerati in continuazione solo se risultava programmata la commissione di tali reati al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Regola sul computo della custodia cautelare e delle pene espiate: la competenza per provvedere spetta al pubblico ministero, anche d'ufficio o su istanza del condannato; in mancanza di istanza il giudice dell'esecuzione ha disposto il non luogo a provvedere.

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario (menzionato)

    Norma che disciplina i provvedimenti ostativi per i condannati per reati di criminalità organizzata; nella sentenza si osserva che l'individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi avrebbe avuto rilevanza solo dopo l'eventuale accoglimento della continuazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per configurare la continuazione è necessaria l'anticipata e unitaria ideazione dei reati: deve emergere che, al momento del primo fatto, il reo aveva già programmato anche i successivi, almeno nelle loro linee essenziali.
  • Indizi esterni utili a dimostrare l'unità del disegno criminoso sono: unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, breve intervallo temporale tra gli episodi, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e costante compartecipazione degli stessi soggetti.
  • La mera convivenza temporale di reati o l'abitualità a delinquere non bastano a provare la continuazione; è necessario provare la preventiva programmazione dei reati successivi.
  • Quando un reato-fine non è stato contestato o qualificato come aggravato da finalità mafiose nel relativo giudizio, ciò ostacola la sua ricostruzione come parte integrante di un disegno criminoso mafioso emerso in un diverso procedimento.
  • La distanza temporale significativa tra i fatti è elemento ostativo alla riconduzione a un unico progetto criminoso, specie se i reati sono disomogenei e commessi in periodi molto diversi.
  • Le richieste relative al computo di periodi di detenzione (fungibilità o pena scontata senza titolo) devono essere presentate al pubblico ministero ai sensi dell'art. 657 c.p.p.; in assenza di istanza il giudice dell'esecuzione può non provvedere.
  • La determinazione della porzione di pena soggetta a effetti ostativi (art. 4-bis o altro) è consequenziale all'accertamento della continuazione o dell'unione delle pene: non ha effetto autonomo prima di tale accertamento.

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