Cassazione Penale, Sentenza n. 25187/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione tra due decisioni irrevocabili: 1) sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro del 19/04/2001 (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 — detenzione/traffico di stupefacenti) e 2) sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del 14/01/2016 (irrevocabile 11/12/2018) per reati associativi aggravati ex art. 416-bis e relativi reati-fine commessi in anni successivi. Giungato sosteneva che il fatto di spaccio (sentenza 1) fosse parte del medesimo contesto mafioso e del medesimo disegno criminoso emerso nella sentenza 2, richiamando atti processuali (richiesta di rinvio a giudizio, ordinanza di custodia, il procedimento "Heracles") e chiedeva anche il computo in fungibilità di un periodo di detenzione cautelare e l'individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi (art. 4-bis). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato le istanze ritenendo assente l'unicità del disegno criminoso e dichiarando il non luogo a provvedere sulla richiesta di computo per mancata istanza al pubblico ministero.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che non sussisteva un unico disegno criminoso tra i fatti delle due sentenze: il reato di cui alla sentenza del 2001 non risultava aggravato dal metodo o dalla finalità mafiosa, fu commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio e con modalità diverse; inoltre la distanza temporale tra i fatti (1999-2001 vs reati del 2006-2010) ostava a ritenere una programmazione unitaria. Quanto alla domanda di computo in fungibilità, la Corte ha osservato che l'art. 657 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero la competenza ad agire d'ufficio o su istanza e non essendo stata presentata istanza il giudice ha disposto il non luogo a provvedere. La richiesta di individuazione della porzione di pena relativa ai reati ostativi è risultata irrilevante perché conseguente solo a un eventuale accoglimento della continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti: nel caso concreto il capo di imputazione contestato al ricorrente non era aggravato da finalità o metodo mafioso, elemento che ha impedito di ricondurre quel fatto al sodalizio mafioso giudicato nella sentenza successiva.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la decisione richiama il principio che i reati-fine collegati all'associazione possono essere considerati in continuazione solo se risultava programmata la commissione di tali reati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
art. 657 cod. proc. pen.
Regola sul computo della custodia cautelare e delle pene espiate: la competenza per provvedere spetta al pubblico ministero, anche d'ufficio o su istanza del condannato; in mancanza di istanza il giudice dell'esecuzione ha disposto il non luogo a provvedere.
art. 4-bis ordinamento penitenziario (menzionato)
Norma che disciplina i provvedimenti ostativi per i condannati per reati di criminalità organizzata; nella sentenza si osserva che l'individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi avrebbe avuto rilevanza solo dopo l'eventuale accoglimento della continuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per configurare la continuazione è necessaria l'anticipata e unitaria ideazione dei reati: deve emergere che, al momento del primo fatto, il reo aveva già programmato anche i successivi, almeno nelle loro linee essenziali.
- Indizi esterni utili a dimostrare l'unità del disegno criminoso sono: unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, breve intervallo temporale tra gli episodi, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e costante compartecipazione degli stessi soggetti.
- La mera convivenza temporale di reati o l'abitualità a delinquere non bastano a provare la continuazione; è necessario provare la preventiva programmazione dei reati successivi.
- Quando un reato-fine non è stato contestato o qualificato come aggravato da finalità mafiose nel relativo giudizio, ciò ostacola la sua ricostruzione come parte integrante di un disegno criminoso mafioso emerso in un diverso procedimento.
- La distanza temporale significativa tra i fatti è elemento ostativo alla riconduzione a un unico progetto criminoso, specie se i reati sono disomogenei e commessi in periodi molto diversi.
- Le richieste relative al computo di periodi di detenzione (fungibilità o pena scontata senza titolo) devono essere presentate al pubblico ministero ai sensi dell'art. 657 c.p.p.; in assenza di istanza il giudice dell'esecuzione può non provvedere.
- La determinazione della porzione di pena soggetta a effetti ostativi (art. 4-bis o altro) è consequenziale all'accertamento della continuazione o dell'unione delle pene: non ha effetto autonomo prima di tale accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25179/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25180/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25181/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25184/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25185/2023 del 12/06/2023
- Sentenza penale · 12 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25209/2023 del 12/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →