Cassazione Penale, Sentenza n. 25179/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio, deducendo sette censure principali: (1-2) inutilizzabilità dei frames estrapolati dalle videoriprese poiché i filmati integrali non sarebbero stati depositati nel fascicolo, impedendo il corretto esercizio della difesa; (3) mancata corretta qualificazione del concorso di persone nel reato e tesi che la condotta fosse mera legittima difesa/reattiva; (4) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame, apparentemente copia dell'ordinanza del GIP; (5) erronea esclusione della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p.; (6) mancanza delle esigenze cautelari o loro insufficiente motivazione (in particolare assenza di pericolo di recidiva perché si sarebbe trattato di reazione a un agguato non preordinato); (7) eccessività della misura (custodia in carcere) rispetto a misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione del Tribunale del riesame. Il rigetto si fonda su: a) motivazione che il pubblico ministero può selezionare gli atti da trasmettere a sostegno della richiesta di misura (anche trasmettendo annotazioni di servizio invece delle registrazioni integrali); b) valutazione dei gravi indizi risultanti da più elementi probatori: la chiamata in reità di Pasquale d'Angela che indicò i due come autori, la spontanea presentazione presso i Carabinieri nello stesso giorno del fatto con riconoscimento di colpevolezza, dichiarazioni confessorie in udienza di convalida, e i frame estratti dai sistemi di videosorveglianza che avrebbero cristallizzato le condotte; c) motivazione ritenuta non viziata in modo tale da incidere sul risultato: il Tribunale ha correttamente escluso che le condotte fossero meramente difensive, valorizzando la sequenza degli eventi (prima spari di Monteleone, poi di Paola, inseguimento dei fuggitivi, prosecuzione degli spari e posizionamento per miglior mira); d) esclusione della legittima difesa perché, al momento dell'inseguimento e dei successivi colpi, non sussisteva un pericolo attuale e mancano elementi che gli avversari fossero armati; e) sussistenza delle esigenze cautelari rafforzata dalla presunzione relativa prevista per il delitto di omicidio (art. 275 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), non superata dagli elementi difensivi; f) conferma della misura carceraria come necessaria alla luce della pericolosità concreta e delle modalità del fatto (spari numerosi in pieno giorno, pericolo per l'incolumità pubblica, personalità negativa dell'indagato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
comma 10; richiamato anche il comma 5
Il pubblico ministero può selezionare gli atti da trasmettere a sostegno della richiesta di misura cautelare; la mancata trasmissione della videoregistrazione integrale non rende automaticamente inefficace l'ordinanza se sono state trasmesse annotazioni di servizio riconducibili alle riprese
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata per valutare la concretezza e attualità del pericolo ai fini delle esigenze cautelari, valorizzando le modalità allarmanti del fatto (spari numerosi in luogo pubblico)
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte conferma che il concorso può sussistere anche senza previo accordo, mediante intesa spontanea nell'azione
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale sull'omicidio, applicata come fattispecie contestata e base della presunzione relativa di esigenze cautelari
art. 52 cod. pen.
La scriminante della legittima difesa è stata esclusa dal giudice del riesame alla luce della dinamica (inseguimento e spari successivi) e dell'assenza di elementi che attestassero un pericolo attuale o che gli avversari fossero armati
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per il delitto di omicidio opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; ciò attenua l'onere motivazionale del giudice rispetto all'accertamento positivo della pericolosità, richiedendo comunque che il giudice dia conto del perché gli elementi difensivi non la superino
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Indicato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- La Procura può selezionare gli atti da allegare alla richiesta di misura cautelare: l'assenza nel fascicolo della registrazione integrale non determina automaticamente l'inutilizzabilità del materiale se sono state trasmesse annotazioni di servizio che ne documentano i contenuti
- Per il delitto di omicidio vigono presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.): il giudice non deve dimostrare positive prove di pericolosità sebbene debba motivare perché gli elementi difensivi non la superano
- La configurabilità del concorso di persone non richiede necessariamente un accordo preventivo: è sufficiente una intesa spontanea o un contributo esteriore che risulti causalmente efficiente alla realizzazione del reato
- La legittima difesa può essere esclusa quando la reazione avvenga in momenti in cui non sussiste più un pericolo attuale (es. proseguire un inseguimento e sparare ai fuggitivi): la dinamica dei fatti è centrale nella valutazione della scriminante
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità di fotogrammi o la mancata produzione di videoregistrazioni, la difesa deve dimostrare concretamente in quale misura l'assenza del materiale integrale abbia privato il contraddittorio o potuto determinare diverso apprezzamento dei fatti
- La mera ripresa, 'per incorporazione', di atti di indagine non implica sempre vizio: è richiesta però che emerga una valutazione critica autonoma del giudice; la censura formale sulla mancanza di originalità della motivazione non è sufficiente senza indicazione di come ciò avrebbe inciso sul risultato
- Quando si contesta la scelta della misura meno afflittiva, è necessario indicare con precisione quali misure alternative sarebbero idonee a contenere il rischio individuato e fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza del pericolo di recidiva o di fuga
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