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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03048/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da due avvocati, in proprio e quali rappresentanti di una associazione professionale, per ottenere la liquidazione dei compensi per attività di assistenza giudiziale civile svolta in favore di un cliente. Il convenuto ha resistito alla pretesa e ha proposto domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di incarico professionale, restituzione delle somme versate in acconto e risarcimento del danno. Il tribunale, dopo una prima trattazione secondo il rito ordinario, ha successivamente disposto il mutamento del rito da ordinario a sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e ha definito la causa con ordinanza collegiale parzialmente favorevole ai professionisti e sfavorevole al convenuto. Il ricorrente ha quindi dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 14 d.lgs. 150/2011, nonché degli artt. 50-quater e 161 c.p.c., sostenendo che il mutamento del rito era stato disposto tardivamente, oltre la prima udienza di comparizione, quando il rito ordinario si era ormai consolidato; di conseguenza, la causa avrebbe dovuto proseguire e definirsi secondo le regole ordinarie, con sentenza monocratica appellabile, e non con ordinanza collegiale ricorribile per cassazione. I controricorrenti hanno replicato sostenendo l’infondatezza della censura e la mancata rilevazione tempestiva dell'eccezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che il mutamento del rito previsto dal d.lgs. 150/2011 è soggetto a un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti; decorso tale termine, il rito ordinario, ancorché inizialmente erroneamente prescelto, si consolida e non può più essere convertito in rito speciale in un momento successivo. Poiché nel caso concreto la causa era stata già trattata secondo rito ordinario, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e successiva rimessione in decisione ex art. 190 c.p.c., il successivo mutamento di rito disposto dal Presidente del Tribunale è stato ritenuto illegittimo. La Corte ha inoltre precisato che l'inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale integra una nullità della decisione deducibile come motivo di impugnazione e non sanata dalla mancata eccezione di parte. Per effetto dell'accoglimento, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 150/2011

    il mutamento del rito deve essere disposto entro la prima udienza di comparizione delle parti; oltre tale termine il rito ordinario si consolida e non è più convertibile in rito speciale

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    la controversia trattata con tale rito speciale si conclude con ordinanza collegiale ricorribile per cassazione, mentre la causa soggetta a rito ordinario deve definirsi con sentenza

  • art. 50-quater c.p.c.

    il vizio relativo alla composizione del giudice integra una nullità della decisione

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità per inosservanza delle regole sulla composizione del giudice si deduce come motivo di impugnazione e non è sanata da pregressa inerzia difensiva

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la trattazione già avvenuta secondo le forme del rito ordinario

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare che la causa era già stata trattenuta in decisione secondo il rito ordinario

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato è stato fatto valere come nullità della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per sottolineare il diverso regime di impugnazione dell'ordinanza collegiale rispetto alla sentenza

Massime di principio

  • Nel sistema del d.lgs. 150/2011 il mutamento del rito è soggetto a un termine perentorio: se non viene disposto entro la prima udienza di comparizione, il rito originariamente adottato si consolida e non può più essere modificato in senso speciale.
  • Quando una causa è stata già trattata e istruita secondo il rito ordinario, con concessione dei termini istruttori e rimessione in decisione, la successiva trasformazione in rito speciale è illegittima e incide sul regime della decisione e delle impugnazioni.
  • L'inosservanza delle regole che presiedono alla composizione monocratica o collegiale del giudice integra una nullità della decisione deducibile con l'impugnazione, non sanata dal mancato rilievo tempestivo di parte.
  • La distinzione tra sentenza e ordinanza, ai fini del regime di impugnazione, non può essere alterata da un mutamento tardivo del rito, perché la forma del provvedimento deve essere coerente con il rito validamente applicabile alla causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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