Cassazione Penale, Sentenza n. 8127/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Palermo 23/07/2018, irrevocabile 24/03/2021) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo la inconciliabilita' tra quella condanna e la successiva sentenza di assoluzione (15/07/2021) dal concorso nel duplice omicidio. Cataldo sosteneva che la condanna per associazione mafiosa si era fondata anche sulle dichiarazioni del collaboratore Antonino Pipitone, poi ritenute inattendibili nella sentenza di assoluzione, e che l'assoluzione per i delitti di omicidio avrebbe dovuto incidere automaticamente sulla fondatezza delle dichiarazioni e quindi sulla condanna per 416-bis.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che per la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. e' necessaria una inconciliabilita' tra i fatti accertati nelle due sentenze, non una semplice divergenza di valutazione giuridica o una diversa valutazione della credibilita' delle dichiarazioni. La Corte ha ritenuto che la condanna per 416-bis si era fondata su elementi fattuali diversi (la disponibilita' di terreni per sepolture usati dall'associazione e la disponibilita' del ricorrente nell'attivita' estorsiva) che non risultano in insanabile contrasto con l'assoluzione per il duplice omicidio, la quale era motivata dal dubbio sulla attendibilita' delle dichiarazioni di Pipitone. Inoltre e' stato ribadito che il giudice della revisione non puo' procedere a una nuova valutazione della attendibilita' dei testi. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
L'istituto della revisione richiede che l'eventuale giudicato successivo accerti fatti incompatibili con quelli sui quali si e' fondata la condanna; non basta una diversa valutazione giuridica o una diversa valutazione della credibilita' delle prove. Il giudice della revisione non puo' rimettere in discussione la valutazione della attendibilita' dei testi fatta dai giudici del merito.
La condanna per associazione mafiosa puo' fondarsi su segmenti fattuali diversi (es. disponibilita' di locali/terreni, raccolta pizzo, ruoli organizzativi) che possono essere distinti dai singoli delitti commessi dagli associati; l'assoluzione per un delitto specifico non annulla automaticamente una condanna per 416-bis se sono emersi fatti diversi e non contraddittori irreparabilmente.
Massime di principio
- La revisione per inconciliabilita' richiede una contraddizione sui fatti accertati, non soltanto sulle valutazioni di credibilita' o sulle conclusioni giuridiche.
- Il giudice della revisione non puo' sostituirsi al merito riconsiderando la attendibilita' dei testimoni; non e' ammessa una nuova valutazione probatoria.
- L'assoluzione per un reato specifico non determina automaticamente l'annullamento di una condanna per reati complessi (es. associazione mafiosa) se la condanna si basa su fatti distinti e autonomi.
- Per ottenere la revisione e' necessario che la sentenza intervenuta abbia accertato in modo irrevocabile una realta' fattuale idonea ad escludere la responsabilita' del condannato rispetto ai fatti posti a fondamento della condanna precedente.
- Nei processi che coinvolgono dichiarazioni di collaboratori, l'assenza di riscontri per un determinato fatto puo' portare all'assoluzione per quel fatto senza incidere automaticamente su altri accertamenti fondati su convergenze probatorie differenti.
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