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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46296/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/02/2022 che, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a reati in materia di giochi e scommesse illegali. Il ricorso era articolato in due motivi (non dettagliati nel testo della sentenza).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia dell'imputato per sopravvenuta carenza di interesse: il 4 ottobre 2022 Coletti ha rinunciato al ricorso, motivando l'atto con la cessazione della misura cautelare. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e ha disposto l'inammissibilità. Poiché la sopravvenuta carenza di interesse dipendeva da causa non imputabile al ricorrente, la Corte ha escluso l'obbligo di condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, richiamando giurisprudenza conforme.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la misura cautelare era collegata a detta ipotesi di reato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte territoriale aveva escluso l'aggravante richiamata dall'ordinanza impugnata; il ricorso contestava, tra l'altro, valutazioni relative a profili aggravanti (il testo non dettaglia i motivi specifici)

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Richiamata nella sentenza per spiegare che, in caso di inammissibilità ordinaria, di norma si condannano spese e somma alla cassa delle ammende; la Corte ha escluso tali conseguenze perché la rinuncia è derivata da causa non imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determina, di regola, la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se la sopravvenuta carenza di interesse dipende da una causa non imputabile al ricorrente (es. cessazione della misura cautelare), la dichiarazione di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
  • È importante che la rinuncia sia formalmente documentata e tempestiva; la sua autenticazione (per esempio a firma del difensore) e la motivazione (assenza di interesse) sono elementi che la Corte valuta ai fini dell'esclusione delle sanzioni processuali
  • La distinzione tra rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza effettiva è rilevante: la prima è neutra sotto il profilo delle conseguenze economiche per il ricorrente quando la causa non è a lui imputabile
  • In casi di procedimenti relativi a misure cautelari (procedimenti de libertate) la giurisprudenza tende a escludere l'aggravio economico sul ricorrente quando la rinuncia è motivata dalla cessazione della misura

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