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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che, pur riducendo la pena principale in appello, ha modificato il calcolo della diminuzione connessa alle attenuanti generiche in misura meno favorevole rispetto al primo grado. Si censura la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello ha operato una reformatio in peius sulle componenti del calcolo della pena (es. riduzione delle attenuanti da un terzo a un sesto), superando il limite del devoluto che attiene alle sole partite oggetto di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello ha illegittimamente modificato, in peius, la misura della riduzione per le attenuanti generiche non oggetto di impugnazione e quindi non ricompresa nel devoluto. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla determinazione della misura della pena. Sulla base della pena base indicata in secondo grado (1 anno) e applicando la diminuzione per le attenuanti generiche nella misura di un terzo come nel primo grado, la pena finale è stata determinata in 8 mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    comma 1, comma 3 e comma 5

    Limita la cognizione del giudice d'appello ai 'punti della decisione' oggetto dei motivi proposti (quantum devolutum). Il divieto di reformatio in peius si estende alle componenti della pena; il comma 5 consente però al giudice d'appello un potere eccezionale di applicare in melius, d'ufficio, alcuni benefici (es. talune circostanze attenuanti).

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo in relazione al collegamento tra motivi e richieste

    I motivi di impugnazione sono strettamente collegati alle richieste (petitum) dell'appello; ne consegue che il devoluto è determinato dalle ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'appellante.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando essa può correggere l'errore del giudice di merito sulla base delle statuizioni già assunte, senza necessità di nuovi accertamenti; applicato qui per rideterminare la pena.

  • art. 337 cod. pen.

    reato contestato in primo grado

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; presente per collocare il fatto nel contestuale profilo penale.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, pronunce citate)

    Sez. U, n. 40910/2005; Sez. U, n. 10251/2006; Sez. 5, n. 19366/2020 e altro

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il divieto di reformatio in peius riguarda anche la revisione delle componenti della pena non comprese nel devoluto e hanno precisato i limiti e le eccezioni (rapporto fra elementi della pena e possibilità di valutazione in appello se la relazione fra elementi cambia).

Massime di principio

  • L'appello attribuisce al giudice di secondo grado cognizione solo dei 'punti della decisione' oggetto dei motivi; il giudice non può modificare componenti della pena non impugnate (principio tantum devolutum quantum appellatum).
  • La reformatio in peius non riguarda solo la pena finale ma anche le singole componenti del calcolo della pena (es. pena base, circostanze attenuanti): alterare tali componenti oltre il devoluto è illegittimo.
  • Il giudice d'appello può, in via eccezionale e nei limiti previsti dall'art. 597 comma 5, applicare d'ufficio benefici in melius (per es. riconoscere attenuanti), ma ciò non legittima una modifica in peius delle componenti non devolute.
  • Quando la Corte d'appello modifica la pena, deve rispettare la proporzione e i rapporti fra gli elementi della pena così come determinati dal primo giudice, salvo che l'impugnazione riguardi specificamente quegli elementi o le loro relazioni cambino per effetto dell'accoglimento del gravame.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 lett. l) quando l'errore del giudice di merito è sanabile sulla base delle statuizioni già adottate, evitando nuovi accertamenti.

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