Cassazione Penale, Sentenza n. 28483/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento di scritture contabili) riducendo la pena e concedendo la sospensione condizionale subordinata a prestazioni non retribuite. Il ricorso per cassazione si fonda su sette motivi: (1) violazione di legge e norme processuali; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la presunta impossibilità di accertare l'esistenza delle scritture contabili basandosi sul solo verbale di constatazione; (3) violazione di norme processuali per motivazione insufficiente in ordine al dolo specifico; (4) vizio di motivazione per mancata considerazione che l'assenza delle scritture potesse dipendere da circostanze non imputabili al ricorrente (es. omessa conservazione da precedente amministratore); (5) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; (6) violazione di legge perché il ricorrente non avrebbe espresso consenso a svolgere le attività lavorative previste per la sospensione della pena; (7) vizio di motivazione circa la mancata verifica se la documentazione fosse già mancante al momento del passaggio di consegne e deduzione che la mancanza di precedenti escludeva la finalità evasiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i motivi 1-4 e 7 fossero generici e fattuali, riproducendo doglianze già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d'appello. I giudici di merito avevano accertato che il ricorrente, dopo aver ricevuto senza riserve le scritture contabili dal precedente amministratore (verbale di consegna del 9 gennaio 2017), non le aveva consegnate alla Guardia di Finanza né successivamente; l'assenza di precedenti specifici del ricorrente non esclude il dolo di occultamento. Il quinto motivo (entità della pena) è stato considerato correttamente trattato: la pena inflitta (2 anni e 2 mesi) è risultata ampiamente inferiore al parametro medio-edittale e la motivazione che richiama i criteri dell'art. 133 c.p. è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha, quindi, respinto il ricorso, ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha disposto il versamento di una somma in via equitativa in ragione della consistenza della causa di inammissibilità, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Norma che incrimina l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta di occultamento per la mancata consegna delle scritture alla Guardia di Finanza e per la mancata produzione in sede amministrativa e penale
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di individualizzazione della pena per giustificare l'entità inferiore inflitta
codice di procedura penale, art. 616
Disciplina delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare l'assenza di 'colpa' grave nella determinazione della causa di inammissibilità e per calibrarne la sanzione equitativa da imporre al ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, richiamo a n. 29968)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per confermare che il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente nella motivazione della pena quando la misura è inferiore rispetto al parametro medio-edittale
Massime di principio
- La mancata produzione o consegna delle scritture contabili, se accertata, può integrare l'elemento materiale dell'occultamento e costituire un indizio forte di dolo anche in assenza di precedenti penali specifici.
- Le censure in cassazione di natura essenzialmente fattuale e generica, che riproducono doglianze già valutate dai giudici di merito, sono in larga parte inammissibili o destinate al rigetto.
- Per contestare efficacemente in sede di merito o di legittimità la ricostruzione della disponibilità delle scritture, è necessario fornire elementi specifici e probatori (es. documentazione che dimostri l'assenza delle scritture al momento del passaggio di consegne o che provi la perdita/omessa conservazione non imputabile), non semplici ipotesi teoriche.
- Nella determinazione della pena, il richiamo motivato ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è spesso ritenuto sufficiente quando la pena è inferiore alla media edittale, purché la motivazione dia conto dei criteri applicati.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e, se opportuno, versamento equitativo) salvo che non risulti presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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