Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce dallo smarrimento di titoli dati in pegno a garanzia di un contratto di leasing: la banca depositaria aveva affidato i titoli a una società di sicurezza per il trasporto verso altra filiale, ma i titoli non furono restituiti alla proprietaria dopo l’adempimento dell’obbligazione garantita. In primo grado furono condannate la banca e la società di leasing al risarcimento, con accoglimento della manleva della banca verso la società di sicurezza. In appello la società di sicurezza censurò la qualificazione e la propria responsabilità; la banca, quale incorporante, contestò la propria condanna; la società di leasing propose a sua volta impugnazione incidentale. In Cassazione la società ricorrente principale denunciò, anzitutto, ultrapetizione per avere la corte d’appello pronunciato la condanna in manleva del fallimento del vettore senza che la domanda fosse stata riproposta in sede di riassunzione dopo l’interruzione del giudizio. Con i successivi motivi dedusse la violazione delle norme sul mandato senza rappresentanza, sostenendo che, essendo il rapporto inquadrabile in tale schema, non poteva esserle attribuita responsabilità per l’inadempimento del terzo vettore ex art. 1715 c.c.; inoltre censurò la motivazione sulla propria responsabilità. La ricorrente incidentale contestò la condanna alle spese di lite pronunciata nei suoi confronti, sostenendo di non essere soccombente verso la società ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi. Ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello nel capo relativo alla condanna in manleva del fallimento del vettore, perché la relativa domanda non era stata riproposta all’esito della riassunzione dopo l’interruzione del processo ed era quindi da considerarsi rinunciata; la pronuncia era dunque emessa senza domanda di parte. Ha inoltre cassato senza rinvio il capo sulle spese di lite, perché la società che aveva proposto il ricorso incidentale non era soccombente nei confronti della società ricorrente principale e non poteva essere condannata alle spese a favore di quest’ultima. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introducevano questioni di fatto nuove. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi su una domanda non riproposta dopo l’interruzione del processo; se la domanda non è stata devoluta alla cognizione, la relativa condanna viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È stata negata l’integrazione del contraddittorio perché il Fallimento non avrebbe subito alcun pregiudizio dalla decisione adottata.
La ricorrente ha invocato il mandato senza rappresentanza, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio della sentenza di merito, che aveva valorizzato specifici obblighi assunti nell’incarico.
salvo patto contrario, il mandatario non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato
La norma è stata evocata per sostenere l’assenza di responsabilità della mandataria per il fatto del terzo, ma la Corte ha osservato che la sentenza di merito aveva accertato obbligazioni dirette e specifiche assunte dalla mandataria nell’organizzazione del servizio.
La responsabilità della mandataria non veniva esclusa dall’avvalersi di altri vettori, essendo stata ritenuta una concorrente responsabilità con la banca per il danno da smarrimento.
Le censure della banca sulla propria qualità di depositaria e sulla restituzione dei titoli sono state dichiarate inammissibili perché introducevano una ricostruzione fattuale nuova e non risultavano trattate in appello.
La condanna alle spese può essere pronunciata solo a carico della parte effettivamente soccombente; non è legittima una condanna della parte che non abbia proposto impugnazione nei confronti del destinatario della condanna alle spese.
La domanda di manleva verso il fallimento, una volta sopravvenuto il fallimento del terzo, sarebbe stata improcedibile nel giudizio ordinario di cognizione.
Il credito eventualmente azionato nei confronti del fallimento doveva essere fatto valere mediante insinuazione al passivo.
Massime di principio
- Se, dopo l’interruzione del processo e la successiva riassunzione, una domanda non viene riprodotta nelle conclusioni o negli atti di riassunzione, il giudice deve verificare l’intero contesto processuale per stabilire se l’omissione integri una rinuncia inequivoca; in tal caso la domanda non può essere decisa e ogni statuizione resa su di essa è viziata da ultrapetizione.
- La sopravvenuta procedura concorsuale del terzo impedisce la trattazione nel giudizio ordinario di una domanda di manleva o di regresso che debba essere fatta valere nel passivo fallimentare; la scelta di non riproporla nel giudizio ordinario può essere letta come rinuncia funzionale all’improcedibilità della pretesa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa qualificazione del rapporto senza attaccare l’effettiva base logico-giuridica della decisione di merito.
- Nel mandato senza rappresentanza, l’esclusione della responsabilità del mandatario per le obbligazioni assunte dai terzi non opera quando il giudice di merito accerti che il mandatario ha assunto obblighi specifici e autonomi nell’organizzazione del servizio, oltre il mero schema della intermediazione.
- L’avvalersi di ausiliari o sub-vettori non esclude la responsabilità del soggetto che abbia assunto l’incarico principale se il danno si colloca nell’ambito delle obbligazioni specificamente assunte e della cooperazione tra più soggetti nella produzione dell’evento dannoso.
- La condanna alle spese presuppone la soccombenza nei confronti della parte beneficiaria della condanna stessa; non è legittimo porre le spese a carico di chi non abbia proposto impugnazione contro quella parte o non sia risultato soccombente nel relativo rapporto processuale.
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