Cassazione Penale, Sentenza n. 36747/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale degli imputati per truffa aggravata (art. 640 comma 2 n.1 c.p. e connessi artt. 61 n.11 e 81 c.p.), in relazione ad appropriazioni di pedaggi compiute dagli esattori mediante l'offuscamento delle barriere ottiche e riutilizzo di biglietti. I ricorrenti hanno contestato insufficienza e illogicità della motivazione (possibili cause accidentali delle anomalie, brevità tra blocco e sblocco, mancanza di evidenza di calo degli incassi, utilizzazione indebita di atti del procedimento disciplinare/giudizio del lavoro), nonché l'erronea qualificazione degli indizi come "gravi, precisi e concordanti"; la Marcone ha inoltre contestato l'identificazione in cabina tramite tessera e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marcone Anna Maria e l'ha condannata alle spese, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile (euro 3.167,00 oltre accessori). Ha invece ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di Bacchetta Luigi e Cusati Giuseppe, evidenziando carenze motivazionali della sentenza impugnata (in particolare: numero esiguo di episodi contestati, mancata verifica se le esazioni erano inferiori alla media, mancata valutazione del brevissimo arco temporale tra blocco e sblocco e della possibilità di cause accidentali) e ha annullato la sentenza nei loro confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, affinché siano colmate le lacune motivazionali.
Norme richiamate
Norma richiamata tra le aggravanti contestate; la sentenza la tiene presente per la valutazione della gravità della condotta nell'ambito dell'entità della pena.
art. 81 comma secondo cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione per la continuazione o per il cumulo soggettivo di più illeciti; valutato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Delitto di truffa aggravata; la Corte ha ritenuto che, per la Marcone, le prove materiali e i rapporti investigativi giustificavano la decisione, mentre per Bacchetta e Cusati ha ritenuto necessario un nuovo esame per chiarire la compatibilità delle evidenze con cause accidentali.
Principio di determinazione della pena; invocato dalla Corte per confermare che la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è stata esercitata correttamente nella parte riguardante Marcone.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto coerente l'applicazione da parte del giudice di merito alla luce della pluralità e gravità delle condotte imputate a Marcone.
Regola sulla valutazione degli indizi (devono essere gravi, precisi e concordanti); la Corte ha richiamato l'esigenza di una disamina organica e critica degli indizi, rilevando lacune motivazionali nella sentenza d'appello per Bacchetta e Cusati.
Parametri dell'impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso di Marcone non rispettasse tali parametri trattandosi di argomentazioni manifestamente infondate o attinenti al merito, rendendolo inammissibile.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione di sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato Marcone al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese.
Massime di principio
- Quando i fatti contestati a un imputato sono pochi (numerus esiguus di episodi), il giudice deve fornire una motivazione personalizzata e dettagliata per escludere cause accidentali ed inferire finalità fraudolente; motivazioni generiche non reggono in sede di legittimità.
- Gli indizi devono essere valutati secondo l'art.192 c.p.p.: solo se "gravi, precisi e concordanti" possono fondare la condanna; la Corte di legittimità controlla che il giudice di merito abbia svolto una disamina critica e organica.
- La semplice identificazione tramite tessera o badge è indizio di presenza, ma non è inidonea a sola prova assoluta se esistono ragionevoli alternative (es. scambio abituale di postazioni); serve valutazione complessiva e documentata dell'organizzazione del lavoro.
- Documenti provenienti da procedimenti disciplinari o da giudizio del lavoro possono essere utilizzati per provare fatti storici (es. licenziamento), ma il loro utilizzo per il contenuto motivazionale richiede cautela e motivazione specifica del giudice.
- Il brevissimo intervallo temporale tra un blocco e uno sblocco delle barriere non esclude automaticamente la possibilità di appropriazione: spetta al giudice convincere con elementi concreti la possibilità materiale della riscossione illecita in quel lasso di tempo.
- In Cassazione i ricorsi che si limitano a contestare il merito senza attaccare i profili di diritto previsti dall'art.606 c.p.p. sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni (art.616 c.p.p.).
- Se la Corte di legittimità rileva lacune motivazionali, può annullare con rinvio affinché il giudice di merito colmi le carenze e proceda a nuova valutazione dei singoli profili probatori.
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