Cassazione Penale, Ordinanza n. 30493/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento di beni presenti nella cella e appartenenti all'amministrazione penitenziaria. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza che l'aggravante che rendeva il fatto procedibile d'ufficio non sarebbe stata validamente contestata. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della pena detentiva, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, dagli atti, risultava contestato il danneggiamento di beni dell'amministrazione penitenziaria, destinati a pubblico servizio, con conseguente configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. e procedibilità d'ufficio; ha inoltre rilevato che le censure sulla mancata contestazione dell'aggravante e sulla formulazione dell'imputazione non erano state dedotte in appello e quindi non potevano essere proposte per la prima volta in cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva escluso con motivazione congrua i presupposti dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la non particolare tenuità dell'offesa, le modalità della condotta, il valore dei beni danneggiati e l'abitualità desunta dai numerosi precedenti specifici. Infine, ha giudicato infondato il terzo motivo, perché il diniego della pena sostitutiva era stato sorretto da logica e corretta motivazione, fondata sulla personalità dell'imputato, ritenuta non incline al rispetto delle regole e non idonea a trarre beneficio dalla sostituzione. L'imputato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il danneggiamento di beni appartenenti all'amministrazione penitenziaria, destinati a pubblico servizio, integra l'aggravante che comporta la procedibilità d'ufficio, almeno quando risulti contestata in fatto.
Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità, a pena di inammissibilità.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'offesa non sia tenue, per modalità della condotta e valore del bene, e quando emerga l'abitualità del comportamento desunta da precedenti specifici.
I criteri di commisurazione della pena rilevano anche nella valutazione della concedibilità di una pena sostitutiva.
Il diniego della pena sostitutiva deve essere sorretto da valutazione discrezionale del giudice basata sui criteri legali richiamati dall'art. 133 c.p., con riguardo alla prognosi di adempimento delle prescrizioni e alla finalità rieducativa.
La sostituzione della pena detentiva è subordinata a una prognosi favorevole sull'effettiva utilità della misura e sull'adempimento delle prescrizioni.
Massime di principio
- Nel reato di danneggiamento, quando il capo d'imputazione descriva beni appartenenti all'amministrazione penitenziaria e destinati a pubblico servizio, può ritenersi in fatto contestata l'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio.
- Le censure relative alla mancata contestazione di un'aggravante o alla formulazione dell'imputazione, se non dedotte con l'appello, non sono proponibili per la prima volta in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata con motivazione non illogica quando l'offesa non sia lieve, il danno sia apprezzabile e l'imputato risulti abituale o gravato da precedenti specifici.
- Il diniego di una pena sostitutiva è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; è sufficiente una motivazione che valorizzi la personalità del condannato, la sua inidoneità al rispetto delle prescrizioni e l'insussistenza di una prognosi favorevole di utilità rieducativa della misura.
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