Ordinanza n. 2054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3205/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 3205/2025
Esito
La controversia
Il giudizio d’appello riguarda la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3205/2025. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato, con ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, fissando i termini per la trasmissione alle parti dello schema di relazione, per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale. Il consulente tecnico d’ufficio ha chiesto, prima della scadenza, la proroga dei termini, motivandola con l’elevato numero di documenti da esaminare e la complessità degli accertamenti richiesti. Le parti hanno concordato sulla richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di proroga ai sensi dell’art. 67, comma 3, c.p.a., in relazione all’art. 154 c.p.c., ritenendo che la richiesta fosse tempestiva e giustificata dalla complessità dell’incarico e dalla mole documentale. Ha quindi modificato parzialmente l’ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025, fissando al 1° giugno 2026 il termine per la trasmissione dello schema di relazione alle parti o ai loro consulenti, al 1° luglio 2026 il termine per le osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte e al 31 luglio 2026 il termine per il deposito della relazione finale del c.t.u., comprensiva delle valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della sezione per la fissazione dell’udienza di merito in prosecuzione. L’ordinanza non decide l’appello nel merito.
Norme richiamate
i predetti termini sono prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c. prima della loro scadenza
I termini assegnati al consulente tecnico d’ufficio nell’ambito della consulenza tecnica sono prorogabili, mediante applicazione dell’art. 154 c.p.c., purché la proroga sia richiesta prima della scadenza.
La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile alla proroga dei termini processuali assegnati al consulente tecnico d’ufficio.
Massime di principio
- I termini assegnati al consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 67, comma 3, c.p.a. possono essere prorogati mediante applicazione dell’art. 154 c.p.c., ma la richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini originari.
- La proroga dei termini per la consulenza tecnica d’ufficio può essere accordata quando la mole della documentazione e la complessità degli accertamenti rendano obiettivamente necessario un maggior tempo, soprattutto se l’istanza è tempestiva e non vi è opposizione delle parti.
- Un’ordinanza che proroga i termini per il deposito della consulenza tecnica d’ufficio e dispone la prosecuzione dell’istruttoria non definisce il merito della controversia e ha natura interlocutoria-istruttoria.
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