Cassazione Penale, Ordinanza n. 30519/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti di un imputato per il porto di un coltello multiuso, ricondotto all'art. 4 della l. n. 110 del 1975. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato e all'asserita esistenza di un giustificato motivo, sostenendo che il coltellino era stato immediatamente indicato dall'imputato come necessario per riparare vecchi orologi, anch'essi trovati in suo possesso. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, lamentando una valutazione negativa del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva dato conto in modo adeguato e logico delle caratteristiche dell'arma, delle modalità di rinvenimento del coltello nella tasca e non nello zaino con gli orologi, nonché dell'inverosimiglianza della giustificazione addotta, essendo il coltello inidoneo ad aggiustare gli orologi al quarzo da donna rinvenuti. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, osservando che il giudice di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti richiamando i precedenti penali, la condotta processuale e l'assenza di elementi positivi, esercitando correttamente il potere discrezionale nella commisurazione della pena. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base del reato di porto del coltello multiuso, in assenza di un giustificato motivo.
in base all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla configurabilità del porto ingiustificato di un coltello è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto in modo specifico delle caratteristiche dell'oggetto, del luogo di rinvenimento e dell'inattendibilità della giustificazione offerta dall'imputato.
- La nozione di giustificato motivo va valutata in concreto sulla base di elementi obiettivi e non può essere desunta da una spiegazione meramente assertiva o incompatibile con le caratteristiche del coltello e con le circostanze del rinvenimento.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, di precedenti penali, condotta processuale e assenza di elementi positivi di valutazione.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio o del merito della valutazione discrezionale del giudice, se la motivazione impugnata è congrua e coerente.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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