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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società e da due persone fisiche avverso un’ingiunzione di pagamento di circa 83.302,68 euro. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l’opposizione per mancato esperimento della mediazione e aveva condannato gli opponenti alle spese. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, dichiarando improcedibile la domanda monitoria e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi, richiamando il contrasto giurisprudenziale poi composto dalle Sezioni Unite sulla individuazione del soggetto onerato di avviare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non potevano essere gravati di spese essendo risultati vittoriosi sull’opposizione e che non ricorrevano i presupposti di assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando che la compensazione fosse sorretta da una motivazione solo apparente o di stile. La resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di procura speciale, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare sulla procura, ritenendo valida la procura apposta a margine del ricorso. Nel merito ha ritenuto infondati e trattabili congiuntamente i due motivi, affermando che la Corte d’appello aveva legittimamente compensato le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché la decisione delle Sezioni Unite n. 19596/2020 aveva effettivamente determinato un mutamento di giurisprudenza rispetto all’orientamento precedente che attribuiva l’onere della mediazione all’opponente. La Corte ha escluso sia la violazione del principio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese, sia il vizio di motivazione apparente, osservando che vi era una ragione oggettiva idonea a giustificare la compensazione integrale, valevole per tutte le parti coinvolte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul principio di soccombenza in materia di spese, ma ritenuto non violato poiché la Corte d’appello non ha condannato la parte vittoriosa alle spese, avendo invece disposto la compensazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione integrale è ammessa, nella versione applicabile, in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti; nel caso concreto il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulle mediazioni nelle opposizioni a decreto ingiuntivo giustificava la compensazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della compensazione non è stata considerata apparente, perché la Corte d’appello ha indicato un fondamento oggettivo riconoscibile, ossia il contrasto e il mutamento giurisprudenziale.

  • art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010

    Richiamato nel quadro del contrasto interpretativo sull’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014

    È la fonte della versione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al giudizio.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha esteso l’ambito della compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass. Sez. U. n. 19596/2020

    Ha composto il contrasto, stabilendo che l’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta/ingiungente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la compensazione delle spese può essere legittimamente disposta quando il decisum si innesti su un effettivo mutamento di giurisprudenza intervenuto su una questione dirimente.
  • La parte che ottiene la riforma della decisione di merito non può dolersi della compensazione delle spese solo invocando il principio di soccombenza, se il giudice motiva la deroga nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando indica un fatto processuale oggettivo e verificabile, quale il recente revirement delle Sezioni Unite su una questione precedentemente controversa.
  • La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione ha natura di procura speciale, senza necessità di un espresso richiamo alla sentenza impugnata, purché risulti la volontà di proporre il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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